Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 198 del 22/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 30 maggio 1989 n. 124)
Pubblicita' delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie.
Pubblicita' delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile. 2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: "e dell'articolo 128" sono soppresse. 3. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' soppresso. 4. Resta ferma la validita' degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 127 (Direzione dell'udienza). - L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente. Art. 128 (Udienza pubblica). - L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni. Art. 129 (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza). - Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo. Art. 130 (Redazione del processo verbale). - Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte". - Il testo del primo comma dell'art. 39 (Norma di rinvio) del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli da 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97". - L'ultimo comma dell'art. 27 del citato D.P.R. n. 636/1972 non ammetteva la discussione orale nel procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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