Legge Ordinaria n. 206 del 29/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 2 giugno 1989 n. 127)
Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n.
948, come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio  1975,
n. 187, e' sostituito dal seguente:
  "Le  aziende  di  credito  possono  stabilire  norme  speciali  per
facilitare il rilascio  di  duplicati  quando  la  somma  iscritta  a
credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di
lire un milione".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
             Si  riporta qui di seguito il testo vigente dell'art. 18
          della legge 30 luglio 1951, n. 948 (Disposizioni in materia
          di  ammortamento  di  titoli  rappresentativi  di  depositi
          bancari) quale risulta a seguito delle modifiche  apportate
          dalla legge n. 187/1975 e dalla presente legge:
             "Art.  18.  -  Le  disposizioni contenute nella presente
          legge sono applicabili soltanto  ad  aziende  esercenti  il
          credito  e  la raccolta del risparmio, legalmente esistenti
          ed   autorizzate,   restando   abrogata   ogni   precedente
          disposizione   di   legge   o  norma  speciale  in  materia
          incompatibile con le disposizioni della presente legge.
            Le  aziende  di  credito possono stabilire norme speciali
          per facilitare il rilascio di  duplicati  quando  la  somma
          iscritta  a  credito  nel buono del libretto o nel libretto
          non supera l'importo di lire un milione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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