Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 211 del 29/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 3 giugno 1989 n. 128)
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' sostituito dai seguenti: "Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo. La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 854/1973 (Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e di mutilati ed invalidi civili), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3. - Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennita', previste dall'art. 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalita' del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo. La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale". - La legge n. 15/1968 contiene: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)