Legge Ordinaria n. 211 del 29/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 3 giugno 1989 n. 128)
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973,
n. 854, e' sostituito dai seguenti:
  "Il  libretto  reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e
la firma dell'avente diritto, o,  in  sostituzione,  quelle  del  suo
rappresentante  legale,  autenticate  ai  sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento  valido  ai  fini  della
riscossione  dei  mandati  di  pagamento  delle provvidenze di cui al
presente articolo senza limiti di importo.
  La  riscossione  senza limiti di importo e', altresi', consentita a
persona   munita   di   apposita   delega   con   firma   autenticata
dall'ufficiale  di  stato  civile  o  da notaio dietro esibizione del
libretto dell'assistito e di un proprio documento di  identificazione
personale".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  3  della  legge  n.  854/1973
          (Modalita' di erogazione degli assegni, delle  pensioni  ed
          indennita'  di  accompagnamento a favore dei sordomuti, dei
          ciechi civili e  di  mutilati  ed  invalidi  civili),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Ai  beneficiari delle pensioni, assegni ed
          altre  indennita',  previste  dall'art.  1  della  presente
          legge,  le prefetture, in relazione alle determinazioni dei
          comitati provinciali di assistenza e beneficenza  pubblica,
          rilasciano  apposito libretto, che deve recare il numero di
          iscrizione, le generalita' del beneficiario,  la  categoria
          di  appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli
          estremi della determinazione del  comitato  provinciale  di
          assistenza e beneficenza pubblica.
            Il  libretto  reca,  inoltre,  negli  appositi  spazi, la
          fotografia  e  la  firma   dell'avente   diritto,   o,   in
          sostituzione,   quelle   del   suo  rappresentante  legale,
          autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.  Il
          libretto   stesso   e'   documento  valido  ai  fini  della
          riscossione dei mandati di pagamento delle  provvidenze  di
          cui al presente articolo senza limiti di importo.
             La  riscossione  senza  limiti  di importo e', altresi',
          consentita a persona munita di apposita  delega  con  firma
          autenticata  dall'ufficiale  di  stato  civile  o da notaio
          dietro esibizione  del  libretto  dell'assistito  e  di  un
          proprio documento di identificazione personale".
             -   La   legge   n.   15/1968   contiene:  "Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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