Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 219 del 05/06/1989 (Pubblicata nella G. U del 6 giugno 1989 n. 130)
Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Capo I NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI Art. 1. 1. Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previ ste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il collegio puo' altresi' compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il collegio puo' inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. 2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il collegio puo' disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il collegio puo' altresi' compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice. 3. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi e' consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti. 4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale. 5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 7, 8 e 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione), e' il seguente: "Art. 7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio e' istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio e' presieduto dal magistrato con funzioni piu' elevate, o, in caso di parita' di funzioni, da quello piu' anziano d'eta'. 2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed e' immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o piu' dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, e' prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'art. 8". "Art. 8. - 1. Il collegio di cui all'art. 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'art. 5. 2. In caso diverso, il collegio, sentito il pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile. 3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica puo' chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni. 4. Il procuratore della Repubblica da' comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente". "Art. 10. - 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonche' gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della liberta' personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'art. 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. 2. Non si applica il secondo comma dell'art. 68 della Costituzione. 3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, e' convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'art. 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta. 4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio". - Il testo del comma 3 dell'art. 343 del nuovo codice di procedura penale e' il seguente: "3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380, commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessita' dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali puo' procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'art. 380, commi 1 e 2, lettere a), b), d), i), nonche' lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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