Legge Ordinaria n. 234 del 14/06/1989 (Pubblicata nella G. U del 21 giugno 1989 n. 143 suppl. ord.)
Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
 
 
                                ART. 1 
 
1. Le disposizioni del presente titolo  sono  intese  a  favorire  il
completamento del processo di  ristrutturazione  e  razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica in base alle  linee  programmatiche  di
cui all'articolo 1 della legge 22  marzo  1985,  n.  111,  e  a  dare
attuazione alla direttiva del Consiglio delle  Comunita'  europee  n.
167 del 26  gennaio  1987  concernente  gli  aiuti  alla  costruzione
navale, di seguito denominata "Direttiva CEE". 
2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori  di
costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con materiali
a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate: 
a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate; 
b) rimorchiatori e  spintori  con  apparato  motore  di  potenza  non
inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non
inferiore a 100 tonnellate. 
3.  Sono  escluse  le  costruzioni  militari,  da   diporto,   quelle
effettuate  per  conto  dello  Stato  nonche'  le  unita'   abilitate
esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. 
4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi'  a  lavori  di
trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti
navi di cui alle lettere a) e b) del  comma  2,  non  inferiori  alle
1.000 tonnellate di stazza,  purche'  i  lavori  eseguiti  comportino
modifica radicale del piano di carico, dello scafo,  del  sistema  di
propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri. 
5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a lavori di
costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di
galleggianti di stazza lorda non  inferiore  alle  1.000  tonnellate,
bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico  costruzioni
anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per  ricerche  e
per lavori in mare nonche' relative  pertinenze,  compresi  i  moduli
abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate  o
di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui  non  possa
farsi riferimento alla stazza. 
6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con  altre
provvidenze aventi analoghe finalita'. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1, comma 1: 
                   Il testo dell'art. 1 della legge n. 111/1985 e' il 
          seguente: 
             "Art. 1. - In attuazione delle "linee programmatiche per 
                     favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di 
                  ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria 
                navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica 
            marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del 
             19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14 
           agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, 
                   gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le 
                integrazioni di cui ai successivi articoli, nonche' i 
             termini previsti dalle stessi leggi scaduti il 30 giugno 
          1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986". 
 

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