Legge Ordinaria n. 25 del 27/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1989 n. 25)
Norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il numero 2 del primo comma  dell'articolo  2  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  1
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 
"2) eta' non inferiore agli anni 18 e non  superiore  ai  40.  Per  i
candidati appartenenti  a  categorie  per  le  quali  leggi  speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso
di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             L'art.  2 del testo unico delle disposizioni concernenti
          lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato,  approvato
          con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dalla presente legge,
          e' cosi' formulato:
             "Art.  2.  (Requisiti  generali) - Possono accedere agli
          impieghi  civili  dello  Stato  coloro  che  posseggono   i
          seguenti requisiti generali:
              1) cittadinanza italiana;
              2)  eta'  non inferiore agli anni 18 e non superiore ai
          40. Per i candidati appartenenti a categorie per  le  quali
          leggi  speciali  prevedono  deroghe,  il limite massimo non
          puo' superare, anche in  caso  di  cumulo  di  benefici,  i
          quarantacinque anni di eta';
              3) buona condotta;
              4) idoneita' fisica all'impiego.
             L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre a visita
          medica di controllo i vincitori del concorso.
             Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti
          delle singole  amministrazioni  possono  prescrivere  anche
          altri requisiti.
             Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e'
          stabilito dagli articoli seguenti.
             Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro che siano
          esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che  siano
          stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
          pubblica amministrazione.
             Salvo   che   i   singoli   ordinamenti  non  dispongano
          diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non
          appartenenti alla Repubblica.
             I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
          di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
          la presentazione della domanda di ammissione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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