Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 27 del 26/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1989 n. 27)
Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.
Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, e' sostituito dal seguente: QUADRO A . - Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. ___________________________________________________________________ Livello Qualifica Posti Funzione Posti di funzione di qualifica di funzione ____________________________________________________________________ B Direttore generale 1 Direttore generale 1 di azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Ispettore generale 1 superiore delle telecomunicazioni Vice direttore 1 generale Consigliere mini- 1 steriale C Direttore generale 34 Direttore dell'Isti- 1 tuto superiore delle poste e delle teleco municazioni Direttore centrale 11 Direttore comparti- 19 mentale _________ 35 2. E' soppressa la nota (a) in calce al quadro F della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893. 3. L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 41,5 milioni per l'esercizio 1988 ed in lire 83 milioni per gli esercizi 1989, 1990 e successivi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei medesimi esercizi. 5. Gli stanziamenti del capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non possono superare, nel triennio 1988-1990, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1988, depurati delle riduzioni di cui al comma 4 ed aumentati del tasso di inflazione programmato. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 gennaio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La legge n. 893/1984 reca: "Modificazione delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". La nota (a) in calce al quadro F, relativo al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevedeva che il medesimo esercitasse le attribuzioni gia' spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e successive modificazioni e integrazioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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