Legge Ordinaria n. 289 del 07/08/1989 (Pubblicata nella G. U del 16 agosto 1989 n. 190)
Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 e' autorizzata, a partire
dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.
  2.   Per   la   realizzazione   degli   interventi   previsti   per
l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere b)  e  c),
del   decreto-legge   3   gennaio   1987,   n.   2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo  modificato
dal   decreto-legge   2   febbraio   1988,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi  e
prestiti  e'  autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro
consorzi, alle comunita' montane e  alle  province,  ulteriori  mutui
ventennali  nel  limite  massimo  di  lire  910  miliardi,  di cui 90
miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni  e  10  miliardi  alle
comunita' montane.
  3.  L'ammortamento  dei  mutui di cui al comma 2 e' assistito dalla
contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua
posticipata   calcolata   nella   misura   massima  consentita  dalla
legislazione vigente al  momento  della  emanazione  del  decreto  di
approvazione  del programma di finanziamento degli impianti sportivi.
  4.   Per  la  programmazione  degli  interventi  restano  salve  le
procedure previste dalle  disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  3
gennaio  1987,  n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2  febbraio
1988,  n.  22,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 marzo
1988, n. 92. I  relativi  programmi  predisposti  dal  Ministero  del
turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza
sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE secondo  le  disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere b), cosi' come
          modificata  dall'art.  1  del  decreto-legge  n.   22/1988,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 92/1988, e
          c),  del  decreto-legge   n.    2/1987,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 65/1987, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1. Il presente decreto definisce soggetti,
          procedure e modalita' di finanziamento per la realizzazione
          di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica
          sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al
          riattamento,  alla  ristrutturazione,  al completamento, al
          miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e
          servizio  e  all'adeguamento  alle  norme  di  sicurezza di
          impianti sportivi, ivi comprese  le  attrezzature  fisse  e
          l'acquisizione delle relative aree, destinati:
              (Omissis);
              b)  a  soddisfare,  con  strutture  polifunzionali,  le
          esigenze delle attivita' agonistiche riferite a  campionati
          delle  diverse  discipline  sportive  aventi  carattere  di
          programmaticita'  e  competitivita'   organizzata   secondo
          criteri di ufficialita';
               c)  a  promuovere  l'esercizio dell'attivita' sportiva
          mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
             (Omissis)".
             -  Per  il  titolo  del decreto-legge n. 65/1987 si veda
          precedente nota al titolo della legge in rassegna.
             -  Il  testo  dell'art.  4 del decreto-legge n. 65/1989,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  155/1989
          (Disposizioni  in  materia  di  finanza  pubblica),  e'  il
          seguente:
             "Art.  4.  -  1.  A  decorrere  dall'anno  1989, il CIPE
          determina, per un  triennio  ed  a  scalare,  entro  il  31
          dicembre  di  ciascun  anno,  i  settori cui debbono essere
          prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi
          3 e 7. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo.
             2.  A  decorrere  dall'anno  1989,  la  Cassa depositi e
          prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre  di  ciascun
          anno,  l'ammontare  dei  mutui  che, nell'ambito del limite
          massimo dei mutui concedibili agli enti  locali,  la  Cassa
          stessa  prevede  di  poter  concedere,  tenuti presenti gli
          interventi  della  Direzione  generale  degli  istituti  di
          previdenza  e  dell'Istituto  per  il credito sportivo. Per
          l'anno 1989 il termine e' fissato al 10 marzo.
             3.  Per  l'anno  1989  la  Cassa depositi e prestiti, la
          Direzione  generale  degli   istituti   di   previdenza   e
          l'Istituto  per  il  credito sportivo possono deliberare la
          concessione di mutui o  stipulare  contratti  di  mutuo  in
          favore  di  province,  comuni  e  loro consorzi, nonche' di
          comunita' montane, entro il  limite  complessivo  di  9.000
          miliardi.
             4.  Fermi restando gli interventi statali disposti dalla
          normativa vigente sui mutui degli enti locali  contratti  a
          tutto   l'anno   1988,  sui  mutui  contratti  a  decorrere
          dall'anno 1989 e' attribuito un concorso statale  a  valere
          sugli  stanziamenti  iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  nella
          misura  e  con  le modalita' stabilite dall'articolo 21 del
          decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti  sono
          integrati delle disponibilita' rivenienti dall'applicazione
          dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987,
          n.  359,  convertito,  con  mdificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1987, n. 440. Il concorso  statale  e'  determinato
          calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a
          ciascun ente a valere  sul  fondo  per  lo  sviluppo  degli
          investimenti,  per  i  mutui  contratti  negli  anni 1989 e
          successivi,  una  rata  di  ammortamento   costante   annua
          posticipata  con  interesse  del  5,6  o  7  per  cento, in
          relazione alla tipologia  delle  opere  ed  ai  criteri  di
          priorita'  stabiliti  dal  CIPE,  ai  sensi del comma 1. Le
          modalita' di applicazione  sono  fissate  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di concerto con quello del tesoro,
          sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da  emanarsi  entro  dieci
          giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.
             5. Resta salva la possibilita' per le province, comuni e
          comunita' montane di utilizzare, nell'anno  successivo,  le
          quote  del  fondo  per  lo  sviluppo degli investimenti non
          utilizzate nell'anno di assegnazione.
             6. e 7. (Soppressi dalla legge di conversione).
             8.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, ad
          eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano  ai
          mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del
          bilancio  dello   Stato,   da   assumere   per   l'edilizia
          scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza,
          e   per   l'edilizia   giudiziaria.   Nei   limiti    delle
          autorizzazioni  di  spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le
          medesime disposizioni non si applicano, altresi', ai  mutui
          le  cui  rate  di  ammortamento  siano  poste  a carico del
          bilancio dello Stato.
             9.  I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi
          e   delle   comunita'   montane,   che   hanno   deliberato
          l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il
          piano  esecutivo  dell'investimento  devono,  con  apposito
          atto,   approvare   il   piano  finanziario  con  il  quale
          dimostrare l'effettiva possibilita' di pagamento sia  delle
          rate  di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di
          gestione conseguenti alla realizzazione  dell'investimento,
          indicando  le  effettive  risorse con le quali verra' fatto
          fronte a  tali  oneri.  La  deliberazione  che  approva  il
          suddetto   piano   costituisce  presupposto  necessario  di
          legittimita'   delle    deliberazioni    di    approvazione
          dell'investimento  e  di  assunzione  dei mutui. I predetti
          piani   finanziari   sono   integrati    nella    relazione
          previsionale   e  programmatica  e  costituiscono  allegato
          obbligatorio  della  stessa  fino  al   secondo   esercizio
          successivo  all'attivazione  dell'investimento. A decorrere
          dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui  da
          parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita'
          montane  e'  subordinata  all'avvenuta  deliberazione   del
          bilancio  di previsione nel quale siano incluse le relative
          previsioni.
             10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione
          di mutui da  parte  delle  province,  dei  comuni  e  delle
          comunita'  montane,  di  cui agli articoli 1, quarto comma,
          del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.  946, convertito con
          modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 1978, n.  43, e 8,
          comma  2,  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.   359,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 440, e' determinato con riferimento al conto  consuntivo
          del   penultimo   anno   precedente  quello  in  cui  viene
          deliberata l'assunzione dei mutui.
             11.  Le  amministrazioni  provinciali,  i comuni, i loro
          consorzi e  le  comunita'  montane  non  possono  stipulare
          contratti   di  mutuo  con  istituti  diversi  dalla  Cassa
          depositi e  prestiti  se  non  dopo  che  la  stessa  abbia
          manifestato  la  propria  indisponibilita' alla concessione
          del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare  la
          propria  indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla
          data di ricezione della  richiesta.  La  mancata  risposta,
          trascorso   tale   termine,  equivale  a  dichiarazione  di
          indisponibilita'.
             12. (Soppresso dalla legge di conversione).
            12-bis.  Per  le prestazioni rese dai professionisti allo
          Stato  e  agli  altri  enti  pubblici  relativamente   alla
          realizzazione  di  opere  pubbliche o comunque di interesse
          pubblico, il cui onere e' in tutto  o  in  parte  a  carico
          dello  Stato  e degli altri enti pubblici, la riduzione dei
          minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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