Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 290 del 04/08/1989 (Pubblicata nella G. U del 18 agosto 1989 n. 192)
Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, e' sostituito dai seguenti: "Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonche' dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio puo' rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, e' delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1 della legge n. 125/1976 (Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali), introdotto dalla legge n. 415/1984, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1. - Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attivita' commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, e' riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme del codice della strada e del codice della navigazione. Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonche' dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio puo' rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, e' delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o societa', il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le societa' interessati".
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