Legge Ordinaria n. 305 del 28/08/1989 (Pubblicata nella G. U del 2 settembre 1989 n. 205)
Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
               Programma triennale dell'azione pubblica 
                     per la tutela dell'ambiente 
  1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano, nonche' sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e
l'Unione delle province d'Italia, propone  per  ciascun  triennio  al
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica   il
programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente. 
  2. Il programma  e'  approvato  dal  CIPE,  sentite  le  competenti
commissioni parlamentari, ed e' aggiornato  entro  il  30  giugno  di
ciascun   anno   con   identica   procedura.   Contestualmente   alla
trasmissione alle competenti commissioni dell'aggiornamento  annuale,
il Ministro riferisce sullo stato di attuazione del programma. 
  3. Il programma determina le  priorita'  dell'azione  pubblica  per
l'ambiente;  ripartisce  per  ambiti  regionali  e,   ai   fini   del
risanamento idrico, per bacino idrografico,  finalizzandole  a  dette
priorita', le risorse statali disponibili, ivi  comprese  quelle  per
interventi ed opere di tutela  ambientale  finanziate  a  carico  del
fondo investimenti ed occupazione, e  quelle  della  presente  legge,
coordinandole a quelle previste dalle leggi di  tutela  dell'ambiente
dall'inquinamento,  tenendo  conto   dei   finanziamenti   comunitari
utilizzabili. Definisce altresi' metodi ed  indirizzi  finalizzati  a
garantire, ai sensi dell'articolo 4,  l'integrazione  concertata  tra
risorse dello  Stato  e  altre  risorse  pubbliche,  con  particolare
riguardo a quelle delle regioni e degli enti locali, nonche'  risorse
di enti pubblici economici e private. Il programma definisce  inoltre
lo schema-tipo di accordo di cui all'articolo 4. 
  4. Per  l'attuazione  del  programma  per  gli  anni  1989-1991  e'
autorizzata la spesa di lire 232 miliardi per il 1989,  di  lire  589
miliardi per il 1990 e di lire 793 miliardi per il  1991  secondo  le
modalita' e articolazioni degli articoli 7, 8, 9, comma 6, 10,  comma
2, 11, 12, 13 e 14. Per il finanziamento del programma per  gli  anni
successivi si provvede a  norma  dell'articolo  11-quater,  comma  3,
della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  11-quater, comma 3, della legge n.
          468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'  generale
          dello Stato in materia di bilancio), introdotto dall'art. 8
          della legge n. 362/1988, e' il seguente: " 3. Le  leggi  di
          spesa  a  carattere permanente quantificano l'onere annuale
          previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel  bilancio
          pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero,
          nel caso in  cui  non  si  tratti  di  spese  obbligatorie,
          possono  rinviare  le quantificazioni dell'onere annuo alla
          legge finanziaria a norma dell'art. 11,  comma  3,  lettera
          d)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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