Legge Ordinaria n. 342 del 10/10/1989 (Pubblicata nella G. U del 18 ottobre 1989 n. 244)
Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti
      agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio
  1.  L'articolo  1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  1  (Adeguamento  automatico dei trattamenti pensionistici di
guerra).  -  1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1989  sono  adeguati
automaticamente  ogni  anno,  mediante  l'applicazione  sugli importi
vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione
previsto  dall'articolo  9  della  legge  3  giugno  1975,  n. 160, e
successive modifiche ed integrazioni:
    a)  gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni
di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di
cui  alla  tabella  E  del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
    b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11
del testo unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915;
    c)  l'indennita'  di  assistenza  e di accompagnamento e relative
integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente  della
Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
    d)  l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui
al secondo comma dell'articolo 15 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al
primo  comma  dell'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai
commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui
all'articolo 39 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  915
del 1978;
    e)  la  maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal
secondo comma dell'articolo  62  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  915  del  1978,  come sostituito dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.  834,  e
dall'articolo  64  del decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978;
    f)  gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui
all'articolo 15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1981, n. 834;
    g)  il  limite  di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato
dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
    h)  gli  assegni  previsti dall'articolo 8 della presente legge e
dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  915
del  1978,  come  da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente
legge.
  2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si
intendono  conglobati,  ai  fini  dell'applicazione  del  sistema  di
adeguamento  automatico,  stabilito  dal  medesimo  comma, per l'anno
1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti  nell'anno  1986,
limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per
l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per  adeguamento  corrisposto
nell'anno  1986  e  per  l'anno  1991 l'assegno annuo per adeguamento
corrisposto nell'anno 1985.
  3.  L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri
assegni o indennita', spettanti ai titolari di  pensione  di  guerra,
diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.".
  2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
legge n. 656 del 1986, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo,  con le modalita' indicate al comma 2 dell'articolo 1 della
legge n. 656 del 1986, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo,  in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui
per  adeguamento  automatico,  corrisposti  ai  grandi  invalidi  per
servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1a categoria,
sugli  assegni  accessori  corrispondenti   agli   analoghi   assegni
accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.
  3.  Il  medesimo  adeguamento non si applica a categorie diverse da
quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi  per  servizio,
per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota  all'art.  1, comma 1, della presente legge:  La legge
          n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa
          sulle  pensioni di guerra".  Note all'art. 1 della legge n.
          656/1986, nel testo sostituito dalla presente legge:  -  Il
          testo  dell'art.  9  della  legge n. 160/1975, e successive
          modifiche ed integrazioni (Norme per il  miglioramento  dei
          trattamenti   pensionistici  e  per  il  collegamento  alla
          dinamica salariale), e' il seguente:  "Art. 9 (Collegamento
          del  trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli
          operai dell'industria). - L'importo mensile del trattamento
          minimo  di  pensione  di cui all'art. 1, con effetto dal 1›
          gennaio di ciascun anno, e' aumentato in misura percentuale
          pari  all'aumento  percentuale  dell'indice dei tassi delle
          retribuzioni    minime    contrattuali    degli     operati
          dell'industria,  esclusi  gli  assegni familiari, calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica.  Ai fini previsti nel
          precedente  comma la variazione percentuale dell'indice dei
          tassi delle retribuzioni minime contrattuali e' determinata
          confrontando   il  valore  medio  dell'indice  relativo  al
          periodo  compreso  dal  diciassettesimo   al   sesto   mese
          anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo
          mensile  del  trattamento  minimo  con  il   valore   medio
          dell'indice  in  base  al  quale  e'  stato  effettuato  il
          precedente aumento.  In sede di prima  applicazione  e  con
          effetto dal 1› gennaio 1976, il confronto e' effettuato con
          riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo
          dall'agosto  1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale e'
          applicato  all'importo  di  L.  52.550.   A  partire  dalla
          seconda  applicazione  del  presente articolo le variazioni
          dell'indice  di  cui  al   primo   comma   sono   calcolate
          dall'Istituto   centrale   di  statistica  al  netto  delle
          variazioni del volume di lavoro.  La variazione percentuale
          d'aumento  dell'indice  di  cui al primo comma e' accertata
          con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale  di  concerto con il Ministro per il tesoro".  - Il
          D P.R. n. 834/1981 reca:  "Definitivo  riordinamento  delle
          pensioni  di  guerra,  in  attuazione della delega prevista
          dall'art. 1 della legge 23  settembre  1981,  n.  533".   -
          L'art.  11  del  testo  unico  delle  norme  in  materia di
          pensioni di guerra, approvato con D P.R.  n.  915/1978,  e'
          cosi'   formulato:    "Art.   11   (Pensione,   assegno   o
          indennita'). - Il militare  che,  per  effetto  di  ferite,
          lesioni  od  infermita'  riportate o aggravate per causa di
          servizio di guerra o attinente alla guerra ed il  cittadino
          che,  per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli
          8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrita' personale
          ascrivibili  ad  una  delle  categorie  di  cui all'annessa
          tabella  A  hanno  diritto  a  pensione  vitalizia  se   la
          menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento
          o  ad  assegno  temporaneo  se  la   menomazione   ne   sia
          suscettibile.   Il  trattamento  economico spettante per le
          categorie di invalidita' di  cui  al  comma  precedente  e'
          stabilito  dalla tabella C annessa al presente testo unico.
          Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate
          nell'allegata  tabella B, e' corrisposta una indennita' per
          una  volta  tanto,  in  una  misura  pari  ad  una  o  piu'
          annualita'  della  pensione di 8a categoria, con un massimo
          di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione
          fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che diano titolo
          ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il  trattamento
          spettante   all'invalido   e'   determinato  in  base  alla
          riduzione della capacita'  lavorativa  generica  risultante
          dal  complesso  delle menomazioni stesse, fermo restando il
          limite massimo di cinque annualita' ove, per  il  complesso
          delle   invalidita',   non   spetti   pensione  od  assegno
          temporaneo.   Le  infermita'  non  esplicitamente  elencate
          nelle  tabelle  A e B debbono ascriversi alle categorie che
          comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di  quanto
          indicato  nei  criteri  di applicazione delle tabelle A e B
          allegati al presente testo unico.  Qualora  ad  uno  stesso
          soggetto   siano  pertinenti  una  pensione  o  un  assegno
          temporaneo ai sensi della tabella A ed una  indennita'  per
          una   volta   tanto  ai  sensi  della  tabella  B,  le  due
          attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili.
          L'ammontare  dei  due  trattamenti non potra' in alcun caso
          superare la misura del trattamento complessivo che  sarebbe
          spettato  all'invalido  qualora  le infermita' classificate
          alla tabella B  fossero  state  ascritte  all'8a  categoria
          della  tabella  A".   - L'art. 21 del testo unico approvato
          con  il  citato  D P.R.  n.   915/1978,   come   sostituito
          dall'art.  6 del D P.R. n. 834/1981, e' il seguente:  "Art.
          21 (Indennita' di assistenza e di  accompagnamento).  -  Ai
          mutilati  ed  agli  invalidi di guerra affetti da una delle
          mutilazioni o  invalidita'  contemplate  nella  tabella  E,
          annessa  al  presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una
          indennita'  per  la  necessita'  di  assistenza  e  per  la
          retribuzione  di  un  accompagnatore  anche nel caso che il
          servizio  di  assistenza   e   di   accompagnamento   venga
          disimpegnato  da  un  familiare del minorato.  I pensionati
          affetti  dalle  invalidita'  specificate  nelle  lettere  A
          numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo: A-bis; B numero 1); C;
          D; E numero 1), della succitata tabella, possono  ottenere,
          a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra
          coloro che hanno optato per il servizio civile  alternativo
          o,  in via subordinata, un accompagnatore militare.  Per la
          particolare assistenza  di  cui  necessitano  gli  invalidi
          ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo
          e gli invalidi  ascritti  alla  lettera  A-bis  numero  1),
          possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori
          militari e, in luogo  di  ciascuno  di  questi  possono,  a
          domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di
          integrazione   dell'indennita'   di   assistenza    e    di
          accompagnamento.  La competente autorita' militare, in caso
          di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore,  ne
          dara'    immediatamente    comunicazione   alla   direzione
          provinciale  del  tesoro  che  ha  in  carico  la   partita
          dell'invalido   beneficiario,   per   i   provvedimenti  di
          competenza.  Restano ferme tutte le  altre  norme  previste
          dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica
          23 dicembre 1978, n. 915, concernente la devoluzione  degli
          assegni  per decorazioni al valor militare.  Gli assegni di
          cui al precedente primo comma, escluso quello annesso  alle
          medaglie  d'oro,  sono corrisposti annualmente con scadenza
          dal 31 dicembre di ogni  anno.  Il  relativo  pagamento  e'
          anticipato  al  30  giugno,  ferma restando la disposizione
          contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto
          23  maggio  1924, n.  827".  La misura dell'integrazione di
          cui al precedente comma, da liquidarsi in  sostituzione  di
          ciascuno  degli  accompagnatori militari previsti dal comma
          stesso, e' stabilita: dal 1› gennaio 1985 in lire 1.260.000
          mensili e dal 1› gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per
          gli  ascritti  alla  lettera  A,  numero  1),  che  abbiano
          riportato  per  causa  di  guerra anche la mancanza dei due
          arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale  ovvero
          per   tali   menomazioni   abbiano  conseguito  trattamento
          pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1›  gennaio  1985
          in  lire  840.000  mensili  e  dal  1› gennaio 1986 in lire
          1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai  numeri  1),
          3)  e  4),  commi  secondo  e terzo della lettera A; dal 1›
          gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1› gennaio  1986
          in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della
          lettera A-bis.  Un secondo accompagnatore militare compete,
          a  domanda,  agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera
          A-bis,  numero  2),  i  quali,   in   luogo   del   secondo
          accompagnatore  possono  chiedere  la  liquidazione  di  un
          assegno  a  titolo  di  integrazione   dell'indennita'   di
          assistenza  e  di  accompagnamento,  nella  misura  di lire
          280.000 mensili dal 1› gennaio 1985 e lire 364.000  mensili
          dal  1›  gennaio 1986.  L'indennita', comprese le eventuali
          integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto,  e'
          corrisposta  anche  quando  gli  invalidi  siano ammessi in
          ospedali o in altri luoghi di cura.  Quando gli invalidi di
          cui   al   presente  articolo  siano  ammessi  in  istituti
          rieducativi o assistenziali l'importo corrisposto a  titolo
          di   indennita',  comprese  le  integrazioni  eventualmente
          spettanti in luogo del secondo e del  terzo  accompagnatore
          e'  devoluta,  per quattro quinti, all'istituto ovvero agli
          enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a
          carico  dei  quali  il  ricovero  e'  avvenuto  e,  per  il
          rimanente quinto, all'invalido.  Ai fini  dell'applicazione
          della   norma   di   cui  al  precedente  comma,  gli  enti
          interessati    provvederanno    a    dare     comunicazione
          dell'avvenuto   ricovero  alla  direzione  provinciale  del
          Tesoro  che  ha  in   carico   la   partita   di   pensione
          dell'invalido  ricoverato".   -  L'art.  15 del testo unico
          approvato con il D P.R. n.  915/1978  e'  cosi'  formulato:
          "Art.  15  (Assegni  spettanti  ai  grandi  invalidi). - In
          aggiunta  alla  pensione  od  all'assegno  temporaneo,  gli
          invalidi  affetti  da  lesioni  o infermita' elencate nella
          tabella E, annessa al presente testo unico,  hanno  diritto
          ad  un assegno per superinvalidita', non riversibile, nella
          misura  indicata  nella  tabella  stessa.   Agli   invalidi
          affetti   da   lesioni  o  infermita'  o  da  complesso  di
          menomazioni fisiche che diano titolo alla 1a  categoria  di
          pensione  e  che  non  siano  contemplate  nella  tabella E
          compete,  in  aggiunta   alla   pensione   od   all'assegno
          temporaneo,  un  assegno  integrativo  non  riversibile, in
          misura pari alla  meta'  dell'assegno  di  superinvalidita'
          previsto  nella  lettera  H  della  tabella E".  - Il primo
          comma dell'art. 17 del testo unico approvato con il  citato
          D P.R.   n.   915/1978,   prevede  che:  "Qualora  con  una
          invalidita' di 2a  categoria  coesistano  altre  infermita'
          minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base
          a quanto previsto dall'annessa tabella  F-1, un'invalidita'
          di  1a categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non
          riversibile, non superiore ai cinque decimi  ne'  inferiore
          ai due decimi della differenza fra il trattamento economico
          della 1a categoria e  quello  della  2a  categoria  di  cui
          l'invalido  fruisce in relazione alla gravita' delle minori
          infermita'   coesistenti   tenendo   conto   dei    criteri
          informatori della predetta tabella F-1.".  - Il primo comma
          dell'art. 20 del testo unico approvato  con  il  D P.R.  n.
          915/1978  cosi'  dispone:  "Ai mutilati ed agli invalidi di
          guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie
          dalla 2a all'8a, che siano incollocabili ai sensi dell'art.
          3, lettera b),  della  legge  3  giugno  1950,  n.  375,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la
          natura ed  il  grado  della  loro  invalidita'  di  guerra,
          possano   riuscire   di  pregiudizio  alla  salute  o  alla
          incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza  degli
          impianti  e  che  risultino  effettivamente incollocati, e'
          attribuito,  in  aggiunta  alla  pensione   o   all'assegno
          temporaneo  di guerra, e fino al compimento del 65› anno di
          eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla
          differenza  fra  il  trattamento  corrispondente  a  quello
          previsto per gli ascritti alla 1a categoria con assegno  di
          superinvalidita'  di cui alla tabella E, lettera H, esclusa
          l'indennita' di assistenza e di accompagnamento,  e  quello
          complessivo  di  cui  sono titolari".  - L'undicesimo comma
          dell'art. 20 del testo unico approvato  con  il  D P.R.  n.
          915/1978  stabilisce  che:  "Qualora  l'invalido  ometta la
          denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate  le
          somme  indebitamente  corrisposte  a  decorrere  dal  primo
          giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio
          l'attivita'   lavorativa.   In  tale  ipotesi  puo'  essere
          comminata,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,   una
          sanzione  pecuniaria  a carattere civile fino ad un importo
          massimo corrispondente a  sei  mensilita'  dell'assegno  di
          incollocabilita'".   -  L'art. 39 del testo unico approvato
          con il D P.R. n. 915/1978, e' cosi'  formulato:   "Art.  39
          (Assegno  di  maggiorazione  a  favore della vedova e degli
          orfani). - Alla vedova, alla  vedova  assimilata,  ed  agli
          orfani  di  militari  o  di  civili  deceduti a causa della
          guerra nonche' alla vedova, alla vedova assimilata  e  agli
          orfani  di  cui al precedente art. 38, che si trovino nelle
          condizioni economiche previste dall'art. 70, e'  liquidato,
          a  domanda,  in aggiunta della pensione di guerra indiretta
          di cui all'annessa tabella G un  assegno  di  maggiorazione
          nella  misura di L. 474.000 annue.  Qualora la vedova e gli
          orfani  fruiscano  gia'  del   trattamento   pensionistico,
          l'assegno  di  cui  al  presente  articolo e' liquidato, in
          assenza  dei   prescritti   requisiti,   dalle   competenti
          direzioni    provinciali    del   Tesoro.    L'assegno   di
          maggiorazione  puo'  essere  in  ogni  tempo  revocato  con
          provvedimento  del  competente  direttore  provinciale  del
          Tesoro, da notificarsi  agli  interessati,  quando  vengano
          meno  le  condizioni economiche che ne hanno determinato il
          conferimento.  I titolari dell'assegno di cui  al  presente
          articolo  hanno  l'obbligo  di  comunicare  alla competente
          direzione provinciale del Tesoro, entro tre mesi dalla data
          di   scadenza   del   termine   per  la  denuncia  ai  fini
          dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF),  il
          venir   meno  del  requisito  delle  condizioni  economiche
          richiesto  per  fruire  dell'assegno  stesso.   Qualora  il
          pensionato  effettui  la  comunicazione  entro  il predetto
          termine  di  tre  mesi,  la  soppressione  dell'assegno  ha
          effetto  dal  primo  giorno del mese successivo a quello di
          scadenza  del  termine  stesso.  Negli   altri   casi,   la
          soppressione   ha   effetto   dal  primo  giorno  dell'anno
          successivo a quello in cui si sono  superati  i  limiti  di
          reddito.  I titolari di pensioni possono conseguire un solo
          assegno di maggiorazione".  - L'art.  62  del  testo  unico
          approvato  con  il  D P.R.  n.  915/1978,  come  sostituito
          dall'art. 11 del D P.R. n. 834/1981,  e'  cosi'  formulato:
          "Art.  62  (Genitore che abbia perduto piu' figli per causa
          di guerra). - Il genitore di piu' militari o civili morti a
          causa  del servizio di guerra o attinente alla guerra o per
          i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e  9  consegue,  a
          prescindere  dall'eta'  e  dalle  condizioni economiche, la
          pensione piu' favorevole che gli  compete.   Oltre  a  tale
          pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della
          pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre
          il  primo.   Le disposizioni di cui ai commi precedenti non
          si  applicano  nei  confronti  dei  collaterali   e   degli
          assimilati  a  genitori  ai  quali compete in ogni caso una
          sola  pensione  sempreche'  si  trovino  nelle   condizioni
          previste  dagli  articoli  57 e 58".  - L'art. 64 del testo
          unico  approvato  con  il  D P.R.  n.  915/1978,  e'  cosi'
          formulato:   "Art.  64 (Genitore rimasto privo di prole). -
          Il genitore che per la  morte  di  uno  o  piu'  figli  sia
          rimasto  totalmente  privo  di prole consegue, finche' duri
          tale  situazione,  la  pensione  piu'  favorevole  che  gli
          compete  aumentata  della  meta'.   Il  genitore  che abbia
          perduto l'unico figlio ha diritto allo  stesso  trattamento
          di  cui  al  comma  precedente  a prescindere dal requisito
          dell'eta' e dalle condizioni economiche.      L'aumento  e'
          cumulabile   con   quello  contemplato  nel  secondo  comma
          dell'art. 62".  - Il  testo  dell'art.  15  del  D P.R.  n.
          934/1981  e'  il  seguente:  "Art. 15 (Assegni annessi alle
          decorazioni al valor militare). L'ammontare  degli  assegni
          annessi  alle  decorazioni  al  valor militare per fatti di
          guerra e' fissato a decorrere dal  1›  luglio  1981,  nella
          seguente misura annua:
              medaglia d'oro al valor militare   . . . . L. 3.000.000
              medaglia d'argento al valore per fatti
          di guerra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . "    250.000
              medaglia di bronzo per fatti di guerra   . "    100.000
              croci di guerra al valor militare  . . . . "     70.000
             -  L'art.  70 del testo unico approvato con il D P.R. n.
          915/1978, come modificato dal comma  3  dell'art.  2  della
          legge 6 ottobre 1986, n. 656, e' cosi' formulato:  "Art. 70
          (Condizioni economiche per il conferimento dei  trattamenti
          e degli assegni pensionistici). - In tutti i casi in cui il
          conferimento dei trattamenti od assegni  pensionistici  sia
          subordinato   dal  presente  testo  unico  alle  condizioni
          economiche del richiedente, i  trattamenti  e  gli  assegni
          medesimi  sono  liquidati  quando il richiedente stesso, in
          presenza degli altri requisiti richiesti, sia in  possesso,
          ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di
          un  reddito  annuo  complessivo,  al  lordo   degli   oneri
          deducibili  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1953, n.  597,  e  successive
          modificazioni,   per   un  ammontare  non  superiore  a  L.
          7.500.000. (Limite cosi' elevato dal comma  3  dell'art.  2
          della  citata  legge n. 656/1986, con decorrenza 1› gennaio
          1985, n.d.r.).  Il Ministro del tesoro  puo',  con  proprio
          decreto,  variare il limite di reddito di cui al precedente
          comma  in  relazione  alle  modificazioni   che   dovessero
          intervenire  in  materia  di  imposizione sul reddito delle
          persone fisiche.  Per i residenti all'estero il diritto  ai
          trattamenti  e  agli  assegni pensionistici di cui al primo
          comma  e'  subordinato  alla  sussistenza   di   condizioni
          economiche  equivalenti  a quelle previste dal comma stesso
          da accertarsi, ove  occorra,  anche  mediante  attestazione
          della  competente  autorita'  consolare.   -  L'art. 38 del
          testo unico approvato con il D P.R. n.  915/1978,  come  da
          ultimo   modificato  dall'art.  4  della  citata  legge  n.
          656/1986,  e'  cosi'  formulato:   "Art.  38   (Trattamento
          spettante  alle  vedove  e  ai  figli  di  invalidi  di  1a
          categoria). - Alla vedova e agli  orfani  dei  mutilati  od
          invalidi   di   1a   categoria,  con  o  senza  assegno  di
          superinvalidita', e' liquidata, in presenza dei  prescritti
          requisiti   soggettivi   la   pensione  di  guerra  di  cui
          all'annessa tabella G qualunque sia la  causa  del  decesso
          dell'invalido.   La  vedova  e  gli  orfani dei mutilati od
          invalidi  di  1a  categoria,  con  o   senza   assegno   di
          superinvalidita',  deceduti per cause diverse da quelle che
          hanno determinato l'invalidita' di guerra sono assimilati a
          tutti  gli  effetti  alla  vedova di cui all'art. 37 e agli
          orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46.   Le  disposizioni
          di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e
          agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano
          titolari  dell'assegno  di incollocabilita' di cui al primo
          comma dell'art. 20 o del trattamento  previsto  dall'ultimo
          comma  dell'articolo  stesso.   Alla vedova di cui ai commi
          precedenti  e'  liquidato,  in  aggiunta   al   trattamento
          spettante,  un  assegno supplementare pari al cinquanta per
          cento degli assegni di superinvalidita', contemplati  dalla
          tabella  E  o  riferiti  a  detta tabella E, di cui in vita
          usufruiva il grande invalido.  Tale  assegno  supplementare
          compete  purche'  la  vedova  abbia convissuto con il dante
          causa  e  gli  abbia  prestato   assistenza.    Lo   stesso
          trattamento  di cui al comma precedente compete alla vedova
          alla quale sia gia' stata liquidata  la  pensione  in  base
          alle  norme  precedentemente  in vigore.  Alla liquidazione
          del  trattamento  pensionistico   previsto   dal   presente
          articolo  provvedono  di  ufficio,  in  via provvisoria, le
          competenti direzioni provinciali  del  Tesoro;  i  relativi
          provvedimenti sono confermati dall'Amministrazione centrale
          delle pensioni di guerra".

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