Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 349 del 10/10/1989 (Pubblicata nella G. U del 25 ottobre 1989 n. 250)
Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.
Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Delega legislativa al Governo in materia di legislazione doganale, di amministrazione delle dogane e imposte indirette, di contrabbando, di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e delega ad adottare un testo unico) 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 1, e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 2, per meglio adeguarle, nel rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunita' europee ed alla complessita' e peculiarita' del servizio. 2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 3, recanti norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonche' di ripartizione dei proventi di confisca. 3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, un decreto legislativo recante l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126. 4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie, attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con le disposizioni in materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il R.D. n. 126/1927 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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