Legge Ordinaria n. 354 del 30/10/1989 (Pubblicata nella G. U del 6 novembre 1989 n. 259)
Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n.
948, e' soppresso.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1, comma 1:
             Il testo dell'art. 1 della legge n. 948/1982, cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 1. - A decorrere dal 1› gennaio 1982, sono ammessi
          al  contributo  annuale  ordinario  dello  Stato,  con   le
          modalita'  indicate  dalla  presente  legge  e nella misura
          indicata nella tabella  allegata,  gli  enti  che  svolgono
          attivita'  di  studio, di ricerca e di formazione nel campo
          della politica  estera  o  di  promozione  e  sviluppo  dei
          rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.
             La tabella di cui al precedente comma e' soggetta ad una
          prima revisione, da attuarsi entro un anno dall'entrata  in
          vigore   della  presente  legge  e,  quindi,  a  successive
          periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre  anni,  mediante
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          del   tesoro,   previo  motivato  parere  delle  competenti
          commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato  della Repubblica, che si pronunciano a' termini dei
          rispettivi  regolamenti.   In  sede  di  revisione,   nella
          tabella  possono  essere inclusi anche enti che non abbiano
          precedentemente  fruito  di  contributo  finanziario  dello
          Stato:  in  tale  sede  si applichera' preferenzialmente il
          principio per cui il contributo  statale  non  puo'  essere
          stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate
          risultanti  dal  bilancio   preventivo   dell'ultimo   anno
          dell'ente interessato.
             Condizione  per  l'ammissione  al contributo di cui alla
          presente legge e' che gli enti operino  sulla  base  di  un
          programma  di  durata  almeno  triennale  e  dispongano  di
          attrezzature idonee  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
          programmate.
             Tali  attivita'  devono  esplicarsi  in  almeno  uno dei
          seguenti settori:
              1) formazione del personale diplomativo e del personale
          di organismi internazionali ed organizzazione di  corsi  di
          preparazione per gli aspiranti a tali carriere;
              2)  organizzazione  di  convegni,  congressi  e di ogni
          altra manifestazione culturale e  scientifica  a  carattere
          internazionale;
              3)  pubblicazione  di riviste, periodici, studi e libri
          destinati principalmente a contribuire alla conoscenza  dei
          grandi temi di carattere internazionale.
             Con   l'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
          previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli  enti
          di cui al primo comma sono abrogate.
             Dall'importo  dei contributi concessi agli enti elencati
          in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme  versate
          agli  enti  stessi a titolo di contributi ordinari previsti
          da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.
             Sono  fatte  salve  le  contribuzioni agli enti compresi
          nella   tabella   per   manifestazioni   rientranti   nelle
          specifiche  attribuzioni  di  Ministeri  diversi  da quello
          degli affari esteri".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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