Legge Ordinaria n. 355 del 25/10/1989 (Pubblicata nella G. U del 7 novembre 1989 n. 260 suppl. ord.)
Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  La  Camera  dei  Deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   Il Presidente della Repubblica 
 
                              Promulga 
 
  La seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                           (Reclutamento). 
 
  1. L'articolo 12 ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge  22
dicembre 1981, n. 797, sono abrogati. 
  2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica  di
operatore di esercizio degli uffici principali (UP)  dal  1°  gennaio
1988 al 31 dicembre 1992,  ad  eccezione  dei  posti  attribuiti  per
risulta nelle qualifiche di IV categoria del  contingente  UP,  e  il
trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica  di  operatore
specializzato di esercizio - contingenti UP ed uffici locali (ULA)  -
dal  1°  gennaio  1988  al  31  dicembre   1990,   sono   attribuiti,
rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992  ed  il  31  dicembre
1990, agli  idonei  dei  concorsi  riservati  al  personale  precario
indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883,  25  giugno
1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094. 
  3. Nell'ambito delle singole direzioni  provinciali,  relativamente
ai concorsi  per  operatore  specializzato  di  esercizio  UP  e  ULA
riservati ai precari, ove sia esaurita  una  delle  due  graduatorie,
l'Amministrazione  attinge  all'altra  per  la  copertura  dei  posti
disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto  dal
comma  13,  ove  sia  esaurito  l'elenco  provinciale  dei  sostituti
portalettere ULA,  l'Amministrazione  attinge  alla  graduatoria  del
concorso provinciale a posti di operatore di esercizio  UP  riservato
ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica  di
operatore di esercizio ULA. 
  4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia  possibile
effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o  piu'
province del medesimo compartimento, si procede  alla  formazione  di
un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per  le
qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore  specializzato
di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che  quelli
ULA. 
  5. La graduatoria di cui al comma 4, da  utilizzare  esclusivamente
per la copertura dei posti  riservati  ai  precari  rimasti  scoperti
nelle province del compartimento, e' formata  in  base  al  punteggio
conseguito nei concorsi  indicati  nel  comma  2  ed,  a  parita'  di
punteggio, in base alla normativa di cui  all'articolo  5  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  come  integrato  per  effetto  del
quarto comma dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444. 
  6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari  rimasti
scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4
e 5, si procede alla formazione di  un'unica  graduatoria  nazionale,
con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di
esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in
quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA. 
  7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in
piu' fasi, dopo l'applicazione dei commi 3,  4,  5  e  6  riferita  a
ciascuna fase, conservano validita' le  graduatorie  provinciali  dei
concorsi riservati al personale precario. 
  8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da  2  a  6  si
applica la disposizione recata dall'  articolo  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 
  9. Con decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2
a 8. 
  10. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di
reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui  al
primo comma dell' articolo 15 della legge 22 dicembre 1981,  n.  797;
nei relativi  concorsi  le  prove  di  esame,  uguali  a  quelle  dei
corrispondenti concorsi  pubblici,  sono  integrate,  ai  fini  delle
graduatorie, dalla valutazione  dei  soli  titoli  professionali  con
esclusione dell'anzianita'. I posti non coperti nei concorsi autonomi
interni possono  essere  conferiti  agli  idonei  dei  corrispondenti
concorsi pubblici. 
  11. Dal  1°  gennaio  1990,  il  personale  straordinario,  per  lo
svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella categoria  V,
e' attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare,
dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi  pubblici,
gia' espletati o da espletare,  secondo  l'ordine  delle  graduatorie
stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell' articolo 8
della legge 22 dicembre 1980, n. 873; in caso  di  esaurimento  o  di
mancanza delle  graduatorie,  si  fa  ricorso  ad  elenchi  centrali,
provinciali e zonali con  validita'  triennale,  in  sostituzione  di
quelli previsti dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e dal  decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276,  da  istituire
secondo  criteri,  fissati  dal  Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre
1989,  desumibili  dalla  disciplina  stabilita   dal   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 27  dicembre  1988,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988,  in  attuazione
dell'  articolo  16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  come
modificato ed integrato per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella  legge  20
maggio  1988,  n.  160.  Sino  alla  formazione  di  detti   elenchi,
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  e  l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate  a  continuare  ad
utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965,  n.  1376,
come modificata dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,  n.  276,
come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818. 
  12. Dal 1° gennaio 1990, l'assunzione di  personale  straordinario,
per lo svolgimento di mansioni comprese  nella  categoria  IV,  fermo
restando quanto previsto dal comma 13, e' disciplinata dall' articolo
8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  27  dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre
1988. Qualora la richiesta non venga evasa entro dieci  giorni  dalla
competente sezione circoscrizionale per l'impiego,  l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e  l'Azienda  di  Stato  per  i
servizi telefonici possono eccezionalmente continuare  ad  utilizzare
gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376. 
  13. Gli attuali  iscritti  negli  albi  provinciali  dei  sostituti
portalettere nonche' coloro che vi saranno iscritti  quali  vincitori
di concorsi gia' espletati o in corso  di  espletamento,  ovvero,  ai
sensi del comma secondo dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980,
n. 873, quali idonei dei concorsi  stessi,  conservano  il  titolo  a
conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio  ULA  e
l'assunzione temporanea nell'ambito  delle  rispettive  province.  La
nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione
negli elenchi. L'Amministrazione, con il consenso degli  interessati,
dispone la  nomina  ad  operatore  di  esercizio  ULA  dei  sostituti
portalettere in province diverse da quelle di appartenenza,  che  non
abbiano piu' iscritti nei propri elenchi, in base  all'anzianita'  di
iscrizione e, in caso di pari anzianita' di iscrizione, alla maggiore
eta'. 
 
                                               NOTE 

         Parte di provvedimento in formato grafico

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