Legge Ordinaria n. 356 del 30/10/1989 (Pubblicata nella G. U del 7 novembre 1989 n. 260)
Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dell'anno finanziario 1989, il contributo ordinario
dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di  geofisica  in  Roma,
fissato  in  lire  76  milioni annui dalla legge 28 dicembre 1950, n.
1138, e' elevato di lire 10.000 milioni annui.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
             La  legge  n.  1138/1950  reca:  "Aumento del contributo
          ordinario dello Stato a favore dell'Istituto  nazionale  di
          geofisica  in  Roma  da lire 26 milioni a lire 76 milioni a
          decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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