Legge Ordinaria n. 37 del 01/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 9 febbraio 1989 n. 33)
Contenimento della spesa sanitaria.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
            Misure in materia di assistenza farmaceutica 
 
  1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti  del  prezzo
delle specialita'  medicinali  comprese  nel  prontuario  terapeutico
nazionale. 
  2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede entro il 28
febbraio 1989 alla individuazione  della  confezione  ottimale  delle
specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale,
in funzione  del  ciclo  di  terapia.  Il  CIP  ridetermina  entro  i
successivi sessanta giorni il prezzo delle  nuove  confezioni,  sulla
base  dei  parametri  adottati  per  le  confezioni  sostituite,  con
riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento. 
  3. Il Ministro della sanita', su proposta della commissione di  cui
al  decreto-legge  30  ottobre  1987,   n.   443,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione  ai
principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma,  della  legge
23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del  disposto  dell'articolo
32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.  730,  nonche'  del
piano di settore e del decreto del Ministro della sanita'  13  aprile
1984,  pubblicato  nel  supplemento   straordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, provvede entro  il  31  dicembre
1989 alla revisione del  prontuario  terapeutico  nazionale,  secondo
quanto stabilito dalla legge 11  marzo  1988,  n.  67,  ed  emana  il
relativo decreto. 
  4. Nel prontuario  terapeutico  nazionale  devono  comunque  essere
rappresentate le  categorie  di  sostanze  farmacologicamente  attive
nella prevenzione  e  cura  di  patologie  esistenti  sul  territorio
nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco
procede alla revisione delle indicazioni  terapeutiche  di  tutte  le
specialita'  medicinali  registrate.  Entro  il  30  giugno  1989  il
Ministro  della  sanita'  riferisce   alle   competenti   commissioni
parlamentari sull'andamento dei lavori della  commissione  consultiva
unica del farmaco. 
  5.  Le  specialita'  medicinali   corrispondenti   alle   categorie
terapeutiche di cui all'articolo 6 del  decreto  del  Ministro  della
sanita' 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile  1984,  indicate  nell'elenco
allegato al decreto  del  Ministro  della  sanita'  30  luglio  1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1  agosto  1988,  sono
sottoposte alla valutazione della commissione  consultiva  unica  del
farmaco,  perche'  indichi  entro  il  28  febbraio  1989  quelle  da
escludere dal prontuario terapeutico nazionale. 
  6. Entro la  stessa  data,  la  commissione  consultiva  unica  del
farmaco individua le specialita' medicinali attualmente inserite  nel
prontuario terapeutico sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui
al comma 5, e indica quelle da escludere dal  prontuario  terapeutico
nazionale. 
  7.  L'esclusione  dal  prontuario   terapeutico   nazionale   delle
specialita' medicinali di cui ai commi 5 e 6 ha effetto  a  decorrere
dal 30 giugno 1990. 
  8. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei
farmaci galenici inclusi  nel  prontuario  terapeutico  nazionale  e'
prorogato al 31 marzo 1989.  Scaduto  tale  termine  senza  esito,  i
prezzi  sono  fissati  entro  il  30  giugno  1989  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita'. I farmacisti sono tenuti a  rifornirsi  entro  i  successivi
novanta giorni dei galenici inclusi  nell'elenco  minimo  individuato
con decreto del Ministro della sanita'. Il Ministero  della  sanita',
attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti
i medici le disponibilita' dei galenici  e  le  relative  indicazioni
terapeutiche. 
  9. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta  e'  abrogato
nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate
con decreto del Ministro della sanita', adeguatamente certificate dal
medico di famiglia. 
  10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano si  dotano  del  sistema  di  controllo  delle
prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica.  In  caso  di
mancato adempimento si provvede  ai  sensi  dell'articolo  5,  quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta del Ministro
della sanita'. 
  11. A partire dal 1 gennaio 1989 viene adottato il  codice  fiscale
come numero distintivo dei cittadini nei  rapporti  con  il  Servizio
sanitario nazionale. Per i cittadini  che  ne  sono  sprovvisti  tale
adozione ha decorrenza secondo i termini che verranno  stabiliti  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro  della
sanita' e con il Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Con  lo
stesso   decreto   sono   impartite   disposizioni   per    agevolare
l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la  collaborazione
delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali. 
  12. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del
nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici
dipendenti  e  convenzionati  utilizzano  i  tesserini  plastificati,
contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini  dal  Ministero
delle finanze e  all'uopo  saranno  dotati,  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, di apposite stampigliatrici entro il  30  giugno
1989.  Per  i  cittadini  non  ancora  in  possesso   del   tesserino
plastificato e fino a quando non sara' ad essi rilasciato, le  stesse
operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente.  Con  decreto
del Ministro della sanita' sono determinati i termini e le  modalita'
d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del  Servizio  sanitario
nazionale. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:
             -  Il  D.L.  n.  443/1987 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia sanitaria".
             -  Il  testo  dell'art.  30,  comma  3,  della  legge n.
          833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)  e'
          il   seguente:  "Il  prontuario  terapeutico  del  Servizio
          sanitario   nazionale   deve   uniformarsi   ai    principi
          dell'efficacia    terapeutica,   della   economicita'   del
          prodotto,   della    semplicita'    e    chiarezza    nella
          classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco".
             -  Il  testo  dell'art.  32, terzo comma, della legge n.
          730/1983 (Legge finanziaria 1984) e'  il  seguente:  "Entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge il Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,   di   concerto  con  il  Ministro  della
          sanita', il Ministro per  il  coordinamento  della  ricerca
          scientifica  e  il  Ministro per il commercio con l'estero,
          sentite le organizzazioni dei lavoratori e  dell'industria,
          presenta   al   CIPE   un   piano   di   settore   per   la
          ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano  di
          settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni
          poliennali, allo sviluppo della ricerca  finalizzata,  alle
          produzioni  innovative, all'esportazione e all'occupazione.
          Esso deve,  altresi',  essere  in  armonia  con  i  criteri
          indicati  per la ristrutturazione e la riqualificazione del
          prontuario terapeutico".
             -  Il  D.M.  13  aprile  1984  concerne:  "Revisione del
          prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale".
             -  La  legge  n.  67/1988  reca:  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 1988)".
             -  Il  testo  dell'art.  6 del D.M. 13 aprile 1984 e' il
          seguente:
             "Art.  6.  -  Con successivi decreti saranno esclusi dal
          prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, in
          base  a  criteri  di  gradualita' e tenuto conto, anche, di
          quanto previsto dall'art.  32,  comma  3,  della  legge  27
          dicembre  1983,  n.  730,  farmaci appartenenti ai seguenti
          gruppi terapeutici:
              coleretici;
              coadiuvanti terapia iperammoniemie;
              enzimi   digestivi   (escluso   pancreatina   ad   alto
          dosaggio);
              antiacidosici;
              agenti nutrizionali;
              vitaminici;
              antianemici associati;
              estratti cortico-surrenali;
              reversivi per uso topico;
              alcuni chemio-antibiotici associati sistemici".
             -  Il  D.M.  30  luglio  1988  concerne:  "Elenco  delle
          specialita' medicinali" di cui all'art.  1,  comma  2,  del
          D.L.  30  luglio  1988,  n.   307,  recante:  "Disposizioni
          urgenti in materia sanitaria".
             - Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge n. 833/1978
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:  "In caso di persistenti inattivita' degli organi
          regionali nell'esercizio delle funzioni  delegate,  qualora
          l'inattivita'   relativa  alle  materie  delegate  riguardi
          adempimenti da svolgersi entro termini  perentori  previsti
          dalla  legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita'  dispone  il  compimento  degli  atti  relativi  in
          sostituzione dell'amministrazione regionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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