Legge Ordinaria n. 399 del 30/11/1989 (Pubblicata nella G. U del 14 dicembre 1989 n. 291)
Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Definizione
  1.  L'osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge
11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre  1965,  n.
1243, e' riordinato secondo le norme della presente legge.
  2.  L'osservatorio  geofisico  sperimentale rientra tra gli enti di
ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge
9  maggio  1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di
cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti  gli  organi,
le   strutture,   l'amministrazione   e  la  gestione  finanziaria  e
contabile, il personale.  Tali  regolamenti  sono  emanati  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata
legge n. 168.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  n.  73/1958  riguarda  "Provvedimenti  per
          l'osservatorio geofisico sperimentale  di  Trieste"  ed  e'
          stata  modificata  negli  articoli  6  e  9  della legge 31
          ottobre 1965, n. 1243.
             - Il testo dell'art. 8 e dell'intero art. 17 della legge
          n.  168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
             "Art.  8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR,
          l'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare   (INFN),   gli
          osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, nonche'
          gli enti e istituzioni pubbliche  nazionali  di  ricerca  a
          carattere  non  strumentale  hanno  autonomia  scientifica,
          organizzativa, finanziaria e contabile ai  sensi  dell'art.
          33  della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel
          rispetto delle loro  finalita'  istituzionali,  con  propri
          regolamenti.
             2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui
          al comma 1 sono  individuati  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica.  Il  decreto  viene  adottato sentite le
          competenti commissioni della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica,  dal  Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro,  il  quale  avra'  preventivamente
          acquisito  il  parere  del  CNST,  parere che dovra' essere
          espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  In  prima  applicazione,  il decreto e' emanato
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             3. Gli enti di cui al presente articolo:
               a)  svolgono  attivita'  di  ricerca  scientifica  nel
          rispetto  dell'autonomia   di   ricerca   delle   strutture
          scientifiche  e  della liberta' di ricerca dei ricercatori,
          singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
          istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
               b)   gestiscono  programmi  di  ricerca  di  interesse
          nazionale, attuati anche in collaborazione con  altri  enti
          pubblici  e  privati,  e  partecipano alla elaborazione, al
          coordinamento ed alla esecuzione di  programmi  di  ricerca
          comunitari ed internazionali;
               c)  provvedono  all'istituzione, alla organizzazione e
          al funzionamento delle strutture di ricerca e di  servizio,
          anche    per    quanto    concerne   i   connessi   aspetti
          amministrativi, finanziari e di gestione;
               d)  esercitano  la  propria  autonomia  finanziaria  e
          contabile ai sensi del comma 5.
            4.  I  regolamenti  di cui al comma 1 sono deliberati nel
          rispetto dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti  dalla
          apposita  legge di attuazione dei princi'pi di autonomia di
          cui al presente articolo e sono trasmessi al  Ministro  che
          esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito.  I
          controlli di legittimita' e di merito si  esercitano  nelle
          forme  di  cui  all'art.  6,  commi 9 e 10; il controllo di
          merito e' esercitato nella forma della  richiesta  motivata
          di  riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
          loro  comunicazione,  decorso   il   quale   si   intendono
          approvati.   I   regolamenti  sono  emanati  dagli  enti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             5.  Agli  enti di cui al presente articolo si estendono,
          in quanto compatibili  con  i  rispettivi  ordinamenti,  le
          norme  in  materia  di autonomia finanziaria e contabile di
          cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il  regolamento
          di  amministrazione,  finanza  e  contabilita'  di ciascuno
          degli enti di  ricerca  e'  emanato  secondo  le  procedure
          previste  dalle  rispettive  normative  ed e' sottoposto al
          controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".
             "Art.  17  (Enti  di  ricerca).  -  1. Fino alla data di
          entrata in vigore della legge di attuazione  dei  princi'pi
          di  autonomia  di  cui  all'art.  8, comma 4, i regolamenti
          degli enti sono emanati nel rispetto delle  disposizioni  e
          delle procedure previste dalla normativa vigente.
             2.  Decorso  comunque  un  anno dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  in  mancanza  della  legge
          predetta,   i  regolamenti  degli  enti  sono  emanati  nel
          rispetto  delle  relative  finalita'  istituzionali  e  dei
          princi'pi  di  autonomia,  di  cui  all'art.  8, secondo le
          procedure e le modalita'  ivi  previste.  Con  decreto  del
          Ministro,  sentito  il CNST, i collegi per l'emanazione dei
          regolamenti possono  essere  integrati  con  rappresentanze
          delle varie componenti che operano nell'ente.
             3.  Fino  alla  data di entrata in vigore della legge di
          attuazione dei princi'pi di autonomia, per la  ripartizione
          e  il  trasferimento  dei  mezzi finanziari destinati dallo
          Stato agli enti di ricerca di  cui  all'art.  8,  comma  1,
          continua ad applicarsi la normativa vigente".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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