Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 40 del 01/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 10 febbraio 1989 n. 34)
Norme in materia di finanza regionale.
Norme in materia di finanza regionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto articolo 8 e' determinato in complessive lire 6.401 miliardi. 2. Il fondo comune, come sopra determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonche' delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera a), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434. 3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali. 4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonche' quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo del primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi". - Il testo dell'intero art. 18 della legge n. 386/1976 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e' il seguente: "Art. 18. - E' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo dello Stato per l'anno 1976, nella spesa di funzionamento degli enti indicati nel primo comma del precedente art. 14 e dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo. Il predetto importo sara' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, e' autorizzata la concessione di contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria, nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura annua di lire 3 miliardi". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 891/1977 (Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044) e' il seguente: "Art. 1. - Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e' istituito a favore delle regioni uno speciale 'Fondo integrativo per gli asili nido' da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'". - Il testo dell'art. 1-duodecies del D.L. n. 481/1978 (Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali) e' il seguente: "Art. 1-duodecies. - A decorrere dal 1 aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi e gia' destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le norme di cui al settimo comma dell'art. 1-sexies e al primo e terzo comma dell'art. 1-decies". - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979, relativo al trasferimento alle regioni di funzioni dell'INAIL, e' il seguente: "Art. 6. - Le spese necessarie per l'assolvimento delle funzioni indicate nei precedenti articoli 1 e 2 sono determinate in complessive L. 4.857.000.000 (funzioni gia' svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) di cui al capo IX, concernente i grandi invalidi del lavoro, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, relative alla qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale, nonche' gli interventi finalizzati al reinserimento degli invalidi nell'attivita' produttiva; funzioni gia' svolte dall'INAIL di cui al capo IX, concernente i grandi invalidi del lavoro, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relative all'assistenza materiale e morale, comprensiva degli interventi economici straordinari, dei soggiorni per cure termali e climatiche, del ricovero in case di riposo, dell'assistenza scolastica in favore di invalidi e loro figli nonche' gli interventi per favorire la vita di relazione degli invalidi, n.d.r.)". - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2 giugno 1979, relativo al trasferimento di funzioni dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, e' il seguente: "Art. 4. - Resta destinata allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale una percentuale delle disponibilita' annuali dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, pari a quella risultante dall'assegnazione di cui al precedente art. 3 (L. 3.000.000.000, n.d.r.). Tale cifra sara' iscritta nel bilancio dell'Ente in apposito capitolo nel comparto passivo delle spese istituzionali, e sara' dall'Ente versata, annualmente sul fondo comune previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, ai fini dello svolgimento, da parte delle regioni, delle funzioni trasferite di 'promozione ed agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa'". - Il testo del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982) e' il seguente: "Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma e' comprensivo: a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642". - Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge n. 138/1984 (Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33) e' il seguente: "Le somme occorrenti per provvedere, dal 1 gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso: a) le amministrazioni statali, sono annualmente iscritti nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata; b) le province, i comuni e loro consorzi, le comunita' montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalita' saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; c) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera b), sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalita' saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281". - La legge n. 479/1984 reca: "Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti 'Fondazione Giuseppe Verdi' di Milano e per artisti drammatici italiani 'Lyda Borelli' di Bologna". - La legge n. 206/1986 reca: "Contributo alla casa di riposo per artisti drammatici 'Lyda Borelli'". - Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 355/1987 (Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987: a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e' integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi; b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi; c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunita' montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi. 2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi; b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunita' montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede: a) per l'anno 1987: 1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento 'Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali'; 2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Nuova disciplina della finanza regionale'; 3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 1986; 4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; b) per gli anni 1988 e 1989: 1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predetto 'Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali', iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; 2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto 'Nuova disciplina della finanza regionale', iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; 3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986; 4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e' il seguente: "Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indichera' l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonche' il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 dela legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 891/1977 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) e' il seguente: "Art. 2. - Lo speciale fondo di cui all'art. 1 viene alimentato: a) dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976, che l'INPS versera' trimestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate; b) da un contributo a carico dello Stato sul bilancio 1978 per complessivi 20 miliardi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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