Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 41 del 03/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 10 febbraio 1989 n. 34)
Interventi per la politica mineraria per il 1988.
Interventi per la politica mineraria per il 1988.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Contributi per attivita' sostitutive 1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 50 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attivita'. 2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e da organismi comunitari, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per la realizzazione delle attivita' ammesse a contributo. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina gli indirizzi di coordinamento in materia di cumulo delle agevolazioni. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono destinate in via prioritaria alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 4. Il contributo e' liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". - Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria) e' il seguente: "L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 e' disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto. Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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