Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 411 del 22/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1989 n. 303)
Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici.
Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni interpretative 1. L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile dell'esercizio. 2. In caso di alienazione, nei sei mesi successivi alla data del 31 dicembre 1986, del solo ramo di attivita' editoriale dell'impresa editrice, la domanda puo' essere presentata dall'impresa acquirente con riferimento alle passivita' risultanti dal bilancio dell'impresa cedente al 31 dicembre 1986, detratte le passivita' relative ai rami di azienda ceduti o conferiti a terzi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 12 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle impese editrici e provvidenze per l'editoria) e' il seguente: "Art. 12 (Mutui agevolati). - 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato. 2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazoni e le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428. 3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006". L'art. 1 della legge n. 338/1988 ha disposto un incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'art. 3.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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