Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 421 del 28/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 4 gennaio 1990 n. 3)
Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.
Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, e' aggiunto il seguente: "L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma e' estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonche' alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 1571/1951 (Esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole) e' il seguente: "Art. 1. - Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le universita, nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni. Per poter beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validita' annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente provveditorato agli studi: quelle delle universita' e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente. L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma e' estesa alle scuole materne statali e comunali e alle scuole materne non statali autorizzate, ivi comprese le scuole materne non statali gestite dalle province di Trento e Bolzano, ed alle scuole elementari private. Per poter beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validita' annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente provveditorato agli studi: quelle delle universita' e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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