Legge Ordinaria n. 421 del 28/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 4 gennaio 1990 n. 3)
Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951,
n. 1571, e' aggiunto il seguente:
  "L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma e'
estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonche'
alle  scuole  materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed
alle  scuole  d'istruzione   secondaria   ed   artistica   legalmente
riconosciute".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  vigente  dell'art. 1 della legge n. 1571/1951
          (Esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni  per
          le scuole) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Le  scuole  elementari statali e le scuole
          elementari parificate, le scuole di  istruzione  secondaria
          ed  artistica  di  ogni grado, statali oppure pareggiate ai
          sensi  delle  vigenti   disposizioni,   gli   istituti   di
          istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato
          con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le universita,
          nelle  cui  aule  scolastiche  siano  installati apparecchi
          radioriceventi destinati all'ascolto  collettivo  da  parte
          degli  alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo
          di abbonamento alle radioaudizioni.  Per poter  beneficiare
          dell'esenzione,  le  scuole  suddette  dovranno  richiedere
          all'ente concessionario del servizio delle  radiodiffusioni
          una  apposita  licenza  gratuita per le radioaudizioni, con
          validita' annuale.  Le  richieste  da  parte  delle  scuole
          elementari   e   secondarie   dovranno  pervenire  all'ente
          concessionario per tramite  del  competente  provveditorato
          agli  studi:  quelle  delle  universita'  e  degli istituti
          superiori,  per  tramite  del  Ministero   della   pubblica
          istruzione, o direttamente.
             L'esenzione   dal   pagamento   del  canone  di  cui  al
          precedente comma e' estesa alle scuole  materne  statali  e
          comunali e alle scuole materne non statali autorizzate, ivi
          comprese  le  scuole  materne  non  statali  gestite  dalle
          province  di  Trento  e  Bolzano, ed alle scuole elementari
          private.
             Per poter beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette
          dovranno richiedere all'ente  concessionario  del  servizio
          delle  radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le
          radioaudizioni, con  validita'  annuale.  Le  richieste  da
          parte   delle   scuole  elementari  e  secondarie  dovranno
          pervenire   all'ente   concessionario   per   tramite   del
          competente   provveditorato   agli   studi:   quelle  delle
          universita' e degli istituti  superiori,  per  tramite  del
          Ministero della pubblica istruzione, o direttamente".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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