Legge Ordinaria n. 425 del 28/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 13 gennaio 1990 n. 10)
Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle amministrazioni autonome.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello
delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per  ragioni  di
servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con
l'Italia (Francia e Svizzera), oltre allo stipendio ed agli assegni o
indennita'  di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno,
e' attribuito, dal 1› gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le
misure  mensili  in  valuta  estera locale, da maggiorare del 100 per
cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di
livelli   o  categorie  e  per  carriera  dirigenziale,  nonche'  per
anzianita' in detti livelli, o  categorie  o  carriera  dirigenziale,
nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

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