Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 427 del 30/12/1989 (Pubblicata nella G. U del 13 gennaio 1990 n. 10)
Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni.
Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per provvedere alle necessita' di ammodernamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per far fronte alle spese relative alle indennita' e al rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo vigente degli articoli da 3 a 9 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il seguente: "Art. 3. - I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessita' alla trattativa privata. I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione. Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne da' comunicazione alle altre amministrazioni. Art. 4. - Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli. Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacita' e serieta' che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto. Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati. Art. 5. - I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le L. 72.000.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le L. 36.000.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4. Il Consiglio di Stato dara' il parere, tanto sulla regolarita' del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai Ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterra' di chiedere. Il parere del Consiglio di Stato sara' dal Ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione. Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte. Art. 5-bis. - Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successovo art. 6, secondo comma. Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potra' essere concluso a trattativa privata. Se l'importo previsto superi le L. 18.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere. Art. 7. - Ove il contratto riguardi materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del Consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati della meta'. Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000. Art. 9. - Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere. Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le L. 7.200.000 venga nel fatto a superare tale somma". - Il R.D. n. 827/1924, approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)