Legge Ordinaria n. 48 del 10/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 14 febbraio 1989 n. 37)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  E'  prorogato  al  30  settembre  1989  il   termine   previsto
dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 145, gia' prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1  del
decreto-legge   29   dicembre   1987,   n.   534,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente  al
servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente
trasferite  dall'Aeronautica   militare   all'Azienda   autonoma   di
assistenza al volo per il traffico aereo generale entro  la  suddetta
data del 30 settembre 1989. 
  2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11
novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche  sono
utilizzati dall'INAIL per la realizzazione  di  immobili  socialmente
utili nella stessa regione. 
  3. Il termine gia' previsto al comma 14-quinquies  dell'articolo  6
del  decreto-legge  26  gennaio   1987,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato  al  31
dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo  17  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989. 
  4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo  12
della legge 28 ottobre 1986, n. 730,  e'  prorogato  al  31  dicembre
1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune
di Ancona in relazione agli eventi sismici del  gennaio,  febbraio  e
giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre  1982  di  cui  al
comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26  gennaio  1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.P.R.  n.  145/1981  reca norme sull'ordinamento
          dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale. L'art.  37 e' cosi' formulato:
             "Art. 37 (Trasferimento servizi e funzioni). - I servizi
          e le funzioni, di cui agli  articoli  3  e  4,  attualmente
          espletati  dagli organi centrali e periferici del Ministero
          della difesa, dal Commissariato per  l'assistenza  al  volo
          civile  e  dalla  Direzione generale dell'aviazione civile,
          sono trasferiti con decorrenza dalla  data  di  entrata  in
          vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al
          volo per il traffico aereo generale.
             La  gestione  dei  servizi  e  delle  funzioni di cui al
          precedente  comma  sono  assunte,  da  parte  dell'Azienda,
          progressivamente   per  aeroporto  o  centro  regionale  di
          controllo o singolo impianto e struttura  e  dovra'  essere
          completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  sulla   base   di   una
          programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine
          di  evitare  soluzioni  di  continuita'  nei   servizi   di
          assistenza al volo.
             Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e
          fino a quella dell'assunzione della gestione dei servizi ai
          sensi  del  precedente  comma,  la  gestione  degli stessi,
          nonche'  la  efficacia  degli  apparati  e  degli  impianti
          rimarra'  di  responsabilita'  dell'ente che attualmente la
          detiene".
             -  La legge n. 828/1982 reca ulteriori provvedimenti per
          il completamento dell'opera di ricostruzione e di  sviluppo
          delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal
          terremoto del 1976 e delle zone terremotate  della  regione
          Marche. L'art. 20 e' cosi' formulato:
             "Art.  20. - Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10
          per cento dei fondi  disponibili  dell'INAIL  da  destinare
          agli  investimenti  immobiliari  ai  sensi dell'articolo 5-
          bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.  9,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 25 marzo 1982,
          n.  94,  e'   utilizzata   di   intesa   con   la   regione
          Friuli-Venezia  Giulia  e  la  regione  Marche a favore dei
          comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.
             Ferme  restando  le  destinazioni stabilite dall'art. 5-
          bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio  1982,  n.
          9,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 25 marzo
          1982, n. 94, la parte della  quota  di  cui  al  precedente
          comma  destinabile  ad  usi  non  abitativi  dovra'  essere
          utilizzata per la realizzazione di  strutture  a  finalita'
          sociali e di interesse pubblico.
             Nella   ipotesi   di   costruzione   di   immobili   per
          l'esecuzione dei lavori l'INAIL e'  autorizzato  in  deroga
          all'art.  53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto
          del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a
          ricorrere al sistema dell'economia con la forma del cottimo
          fiduciario di cui  all'art.  69,  lettera  b),  del  citato
          decreto n. 696 del 1979".
             - Il D.L. n. 8/1987 reca misure urgenti per fronteggiare
          l'emergenza  nel  comune  di  Senise  ed  in  altri  comuni
          interessati  dal  dissesto  del  territorio  e  nelle  zone
          colpite dalle avversita'  atmosferiche  del  gennaio  1987,
          nonche'  provvedimenti  relativi  a pubbliche calamita'. Il
          comma 14-quinquies dell'art. 6 cosi' recita:
             "14-quinquies.  Per gli interventi previsti dall'art. 64
          della legge 14 maggio 1981, n.  219,  dall'art.  15,  primo
          comma,   del   decreto-legge   27  febbraio  1982,  n.  57,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile  1982,
          n.  187,  e  dall'art.  20,  primo  comma,  della  legge 11
          novembre 1982, n. 828, e  dall'art.  3,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge  3  aprile  1985,  n.  114,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n.  211, l'INAIL
          e'  autorizzato,  in  deroga  all'art.  17  del regolamento
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18
          dicembre  1979,  n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre
          1987 i fondi ancora disponibili".
            Si  riportano  di seguito i testi degli articoli di legge
          contenuti  nel  comma   14-quinquies   soprariportato,   ad
          eccezione  del  primo  comma  dell'art.  20  della legge n.
          828/1982 per il quale si fa rinvio alla precedente nota.
             L'art. 64 della legge n. 219/1981 dispone:
             "Art.  64  (Utilizzo di fondi disponibili dall'INAIL). -
          Il  50  per  cento  dei  fondi  disponibili   dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro per il  triennio  1981-83  derivanti  dagli  aumenti
          delle   riserve  tecniche  e  destinati  agli  investimenti
          immobiliari ai sensi dell'art. 65  della  legge  30  aprile
          1969, n. 153 - modificato dall'art. 20 del D.L. 15 dicembre
          1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15
          febbraio  1980,  n.  25  - e dell'art. 2, lettera c), della
          legge 5 agosto 1978, n. 457, sara' utilizzato dal  predetto
          Istituto,  d'intesa  con le amministrazioni competenti, per
          la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie
          di  base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonche' per
          il finanziamento della costruzione da parte di  cooperative
          economica  e  popolare  da  parte di cooperative nei comuni
          indicati nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  di  cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19,
          convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile  1981,
          n. 128".
             Il  primo  comma  dell'art.  15  del  D.L.  n.  57/1982.
          (Disciplina per la  gestione  stralcio  dell'attivita'  del
          commissario  per le zone terremotate della Campania e della
          Basilicata) cosi' dispone: "Per il biennio  1982-83  almeno
          il  50  per  cento  dei  fondi  di cui all'art.64, legge 14
          maggio 1981, n. 219, va  destinato  alla  realizzazione  di
          strutture  sanitarie  di base e centri socio-sanitari delle
          unita' sanitarie locali che ricomprendano uno o piu' comuni
          disastrati  o  gravemente  danneggiati,  nel  quadro  di un
          programma di interventi  da  definirsi  di  intesa  tra  la
          regione e le unita' sanitarie locali interessate".
             Il  D.L.  n.  114/1985  riguarda  provvedimenti  per  la
          popolazione di Zafferana Etnea  ed  altre  disposizioni  in
          materia  di  calamita'  naturali. Se ne trascrive l'art. 3,
          comma 3-bis: "Per  l'utilizzazione  dei  fondi  disponibili
          dell'INAIL   nel   triennio   1985-87   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981,
          n.   219,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  15  del
          decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187".
             Si   trascrive   l'art.   17  del  D.P.R.  n.  696/1979,
          concernente  approvazione  del  nuovo  regolamento  per  la
          classificazione   delle   entrate   e  delle  spese  e  per
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70:
             "Art.  17 (Fasi della spesa ed assunzione di impegni). -
          La gestione delle spese segue le fasi  dell'impegno,  della
          liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
             Le  spese sono impegnate dagli organi di amministrazione
          secondo  le   competenze   stabilite   dalla   legge,   dal
          regolamento  esecutivo, dallo statuto, ovvero, in mancanza,
          dal  consiglio  di  amministrazione  in  base  ad  apposita
          deliberazione.
             Formano   impegno   sugli   stanziamenti  di  competenza
          dell'esercizio  le  somme  dovute  dall'ente  a   creditori
          determinati,  in  base  alla  legge, a contratto o ad altro
          titolo valido, nonche'  le  somme  destinate  a  specifiche
          finalita'   in   base   a  deliberazioni  approvate  quando
          prescritto dall'amministrazione di vigilanza, sempreche' la
          relativa  obbligazione  venga  a  scadenza entro il termine
          dell'esercizio.
             Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti
          consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
             Fanno eccezione quelli relativi:
              1) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi
          per le quali l'impegno puo' estendersi a piu'  anni,  anche
          se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi
          assegnati per ogni esercizio;
              2)  a  spese  correnti per le quali sia indispensabile,
          allo scopo  di  assicurare  la  continuita'  del  servizio,
          assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
              3)   a  spese  per  affitti  ed  altre  continuative  e
          ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi  a  piu'
          esercizi  quando  cio'  rientri nelle consuetudini o quando
          l'ente ne riconosca la necessita' o la convenienza.
             Chiuso  col  31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun
          impegno  puo'  essere  assunto  a   carico   del   predetto
          esercizio.  La  differenza  fra  somme  stanziate  e  somme
          impegnate costituisce economia di bilancio.
             Le  spese  impegnate  e  non  pagate  entro  il  termine
          dell'esercizio costituiscono residui passivi i  quali  sono
          compresi tra le passivita' del conto patrimoniale.
             Non  e'  ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme
          non impegnate nella competenza". -  La  legge  n.  730/1986
          reca  disposizioni in materia di calamita' naturali. L'art.
          12 cosi' recita:
             "Art.  12.  -  1.  Il  personale  convenzionato da enti,
          amministrazioni e dai commissari  straordinari  di  Governo
          con  i  fondi  appositamente  stanziati e in relazione alle
          esigenze dei terremoti del gennaio  1968  in  Sicilia,  del
          novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del
          7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo,  Petrosino  e
          Marsala,  del  19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio,
          del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11  maggio  1984  in
          Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area
          flegrea nonche' del programma costruttivo di cui al  titolo
          VIII  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, che risulta in
          servizio alla data del 31 marzo 1986 o che  abbia  comunque
          prestato  servizio  per almeno un anno e' immesso a domanda
          da  prodursi  entro   sessanta   giorni   della   data   di
          pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
          e previo superamento di un concorso riservato al  personale
          in  possesso  dei requisiti di cui al presente articolo, in
          ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti
          o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio.
          Il personale in servizio presso  i  commissari  di  cui  al
          richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli
          speciali istituiti dalla regione Campania e dal  comune  di
          Napoli.  Il  personale  degli enti non territoriali e delle
          societa' a  partecipazione  statale  convenzionati  con  il
          Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile e'
          immesso nei ruoli  speciali  istituiti  presso  le  regioni
          territorialmente competenti".
             -  Il  testo del comma 14 dell'art. 5 del D.L. n. 8/1987
          e' il seguente:
             "14.  Le  disposizioni di cui all'art. 12 della legge 28
          ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti  del  personale
          contrattista  assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n.
          64, e si applicano altresi' al personale assunto  a  titolo
          precario  dal  comune  di  Ancona  in relazione agli eventi
          sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al  movimento
          franoso del 13 dicembre 1982, nonche' al personale precario
          assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni  di  Zafferana
          Etnea,   Acireale,  Milo,  Santa  Venerina  e  Linguaglossa
          colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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