Legge Ordinaria n. 51 del 15/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 17 febbraio 1989 n. 40)
Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.
  La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennita' prevista dalla legge
22 giugno 1988, n. 221, e'  attribuita,  con  le  modalita'  in  essa
previste, al personale amministrativo del Consiglio di  Stato  e  dei
tribunali  amministrativi   regionali,   della   Corte   dei   conti,
dell'Avvocatura dello Stato e  dei  tribunali  militari,  nonche'  al
personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e  V
qualifica   funzionale   distaccato   temporaneamente,   in    attesa
dell'istituzione di appositi  ruoli  organici,  a  prestare  servizio
presso gli uffici giudiziari della giustizia militare,  limitatamente
ad un contingente massimo di 129 unita'. 
  2. Per il personale dirigente e qualifiche  equiparate,  le  misure
del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle  risultanti  dalla
tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221. 
  3. Per il personale  appartenente  alle  qualifiche  funzionali  le
misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle  stabilite,
per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e
giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge
22 giugno 1988, n. 221. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire  63.000  milioni,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al  capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1989,
all'uopo  utilizzando  lo  specifico  accantonamento:   "Attribuzione
dell'indennita'  giudiziaria  al   personale   amministrativo   delle
magistrature speciali". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 15 febbraio 1989 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
    
      -------------------------------------------------------

    
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 221/1988 reca provvedimenti a favore del
          personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
             La  tabella allegata alla citata legge n. 221/1988 e' la
          seguente:
                                                             "TABELLA
                                  (prevista dall'articolo 1, comma 1)
          Percentuali dell'indennita' di cui alla legge 19 febbraio
             1981,   n.   27,  spettanti  al  personale  dirigente  e
             qualifiche equiparate del personale delle cancellerie  e
             segreterie  giudiziarie, nonche' a quello previsto dalla
             legge 1› agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre
             1982, n. 862:
               Qualifiche - Livelli                      Percentuale
                        ---                                   ---
          Dirigente generale   . . . . . . . . . . . . . . . .  100
          Dirigente superiore  . . . . . . . . . . . . . . . .  100
          Primo dirigente  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   95
          Ruolo ad esaurimento   . . . . . . . . . . . . . . .   85".
             Il testo del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge n.
          221/1988, in cui e' previsto il decreto,  e'  il  seguente:
          "1.  Al  personale  appartenente alle qualifiche funzionali
          dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie  e  di
          quelli  previsti  dalle leggi 1› agosto 1962, n. 1206, e 11
          novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui  all'art.  1  e'
          attribuito  con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
          di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro
          per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con
          le  organizzazioni  nazionali  di  categoria   maggiormente
          rappresentative   nel   settore  e  con  le  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  su   base   nazionale,   con
          assorbimento  del  compenso  di  cui all'articolo 168 della
          della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed  all'articolo  unico
          della   legge  11  novembre  1982,  n.  862,  e  successive
          modificazioni".
             -   Il   D.M.  18  luglio  1988  ha  fissato  la  misura
          dell'indennita' giudiziaria per il  personale  appartenente
          alle  qualifiche  funzionali  dei ruoli delle cancellerie e
          segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi  1›
          agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n.  862. L'art. 1
          di detto decreto cosi' recita:
             "Art.  1. - L'indennita di cui all'art. 2 della legge 22
          giugno  1988,  n.  221,  e'  fissata  secondo  le  seguenti
          percentuali   con   riferimento   all'indennita'  stabilita
          dall'art. 3 della legge 19  febbraio  1981,  n.  27,  nella
          misura vigente al 1› gennaio 1988:
              IX livello   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85%
              VIII livello   . . . . . . . . . . . . . . . . .  75%
              VII livello  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70%
              VI livello   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60%
              V livello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55%
              IV livello   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50%
              III livello  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50%
              II livello   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40%".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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