Legge Ordinaria n. 56 del 18/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 24 febbraio 1989 n. 46)
Ordinamento della professione di psicologo.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
             (Definizione della professione di psicologo)
 
  1.  La  professione  di  psicologo  comprende l'uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento  per  la  prevenzione,  la  diagnosi,  le
attivita'  di  abilitazione-riabilitazione  e  di  sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e
alle  comunita'.  Comprende altresi' le attivita' di sperimentazione,
ricerca e didattica in tale ambito.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 

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