Legge Ordinaria n. 70 del 21/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 3 marzo 1989 n. 52)
Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Per "prodotto a semiconduttori" si intende ogni prodotto  finito
o intermedio: 
    a) consistente in un  insieme  di  materiali  che  comprende  uno
strato di materiale semiconduttore; 
    b)  che  contiene  uno  o  piu'  strati  composti  di   materiale
conduttore, isolante o semiconduttore, disposti  secondo  uno  schema
tridimensionale prestabilito; 
    c) destinato  a  svolgere,  esclusivamente  o  insieme  ad  altre
funzioni, una funzione elettronica. 
  2. Per "topografia" di un prodotto a semiconduttori si intende  una
serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati: 
    a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati  di  cui
si compone un prodotto a semiconduttori; 
    b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce  in  tutto  o  in
parte una superficie del prodotto  a  semiconduttori  in  uno  stadio
qualsiasi della sua fabbricazione. 
  3. Per "sfruttamento commerciale" si intende la vendita, l'affitto,
il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la
offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e
degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione
"sfruttamento  commerciale"  non   comprende   lo   sfruttamento   in
condizioni  di  riservatezza  nel  quale  non  vi  sia  stata  alcuna
ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che  lo  sfruttamento  della
topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza  imposte
dall'adozione  di  misure  ritenute  necessarie  alla  tutela   degli
interessi essenziali della sicurezza nazionale e che  si  riferiscono
alla produzione  o  al  commercio  di  armi,  munizioni  e  materiale
bellico. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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