Legge Ordinaria n. 76 del 04/03/1989 (Pubblicata nella G. U del 6 marzo 1989 n. 54)
Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1, comma
1, della legge 9 ottobre  1987,  n.  417,  relativo  alla  delega  al
Governo   per  l'emanazione  di  norme  concernenti  l'aumento  o  la
riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi  con
riferimento  alla  riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di
tali prodotti, e' differito al 31 dicembre 1990.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             L'art.  1,  comma  1,  della  legge n. 417/1987 e' cosi'
          formulato:
             "1.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          fino al 31 dicembre 1988, con uno  o  piu'  decreti  aventi
          valore  di  legge ordinaria, su proposta del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e dell'industria,
          del   commercio   e   dell'artigianato,   le   disposizioni
          occorrenti  per  l'aumento  o  la riduzione dell'imposta di
          fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine
          sulle  benzine  speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
          sulla benzina, sul petrolio  diverso  da  quello  lampante;
          nonche'  sul  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  sul
          petrolio lampante per uso di illuminazione e  riscaldamento
          domestico,  sugli  oli  da gas da usare come combustibile e
          sugli  oli  combustibili  diversi   da   quelli   speciali,
          semifluidi,  fluidi  e  fluidissimi, di cui rispettivamente
          alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F),  punto  1),  e
          H),  punti  1-  b), 1- c) e 1- d), della tabella B allegata
          alla legge  19  marzo  1973,  n.  32,  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a)   l'aumento  o  la  riduzione  di  imposta  saranno
          disposti tenendo conto delle  variazioni  dei  prezzi  medi
          europei,   che   comportino   riduzioni   o   aumenti   dei
          corrispondenti  prezzi  di  consumo  all'interno  calcolati
          secondo il metodo CIP vigente;
               b)   l'aumento  o  la  riduzione  di  imposta  saranno
          disposti in misura pari all'importo  della  variazione  dei
          prezzi  medi  europei  e, per il "Jet Fuel JP/4", in misura
          corrispondente   al   rapporto   di   tassazione   rispetto
          all'aliquota  normale;  per gli oli combustibili diversi da
          quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento
          o  la  riduzione  di  imposta  saranno  disposti  in misura
          corrispondente alla variazione di aliquota  apportata  agli
          oli  da  gas  e  tenendo  conto  della  quantita'  di  essi
          mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;
               c)  per  gli  oli  da  gas l'aumento o la riduzione di
          imposta saranno disposti in relazione alla sola  variazione
          dei  prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso
          autotrazione;  nella   stessa   misura   saranno   disposti
          l'aumento  o  la  riduzione  di  imposta  per  il  petrolio
          lampante  per  uso   di   illuminazione   e   riscaldamento
          domestico".
             La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale
          di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella
          B  elenca  i  prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota
          ridotta di  imposta  di  fabbricazione  sotto  l'osservanza
          delle norme prescritte.
                             ___________

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