Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 76 del 04/03/1989 (Pubblicata nella G. U del 6 marzo 1989 n. 54)
Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 1987, n. 417, relativo alla delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, e' differito al 31 dicembre 1990.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: L'art. 1, comma 1, della legge n. 417/1987 e' cosi' formulato: "1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, fino al 31 dicembre 1988, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente; b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il "Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili; c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico". La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella B elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte. ___________
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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