Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 82 del 27/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 8 marzo 1989 n. 56)
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri.
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come sostituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, e' sostituita dalla seguente: " a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonche' del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano gia' adempiuto ai propri obblighi di leva purche': non abbiano superato il ventottesimo anno di eta', e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serieta' di carattere; siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato il ventiquattresimo anno di eta'; abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo; siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalita' di cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto; siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo 3;". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 7 del D.L.L. n. 857/1945 e' il seguente: "Art. 7. - Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali: a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonche' del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano gia' adempiuto ai propri obblighi di leva purche': non abbiano superato il ventottesimo anno di eta', e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serieta' di carattere; siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato il ventiquattresimo anno di eta'; abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo; siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalita' di cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto; siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo 3; b) i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di eta', che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui al precedente paragrafo a).". ___________
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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