Legge Ordinaria n. 82 del 27/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 8 marzo 1989 n. 56)
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   La   lettera   a)  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  9 novembre 1945, n. 857, come sostituita dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115,
e' sostituita dalla seguente:
   "  a)  i  sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato
delle  altre  armi, nonche' del corpo equipaggi della marina militare
previo   nulla   osta   delle  competenti  capitanerie  di  porto,  e
dell'aeronautica,  i  quali abbiano gia' adempiuto ai propri obblighi
di leva purche':
    non  abbiano  superato il ventottesimo anno di eta', e durante il
servizio  militare  si  siano  distinti  per  condotta  e serieta' di
carattere;
    siano  celibi  o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato
il ventiquattresimo anno di eta';
    abbiano  statura  non  inferiore  ai metri 1,65 se aspiranti alla
riammissione  nell'Arma  a  piedi  e  ai  metri  1,68  se nell'Arma a
cavallo;
    siano   in   possesso   del   diploma  di  licenza  della  scuola
dell'obbligo  e  dimostrino di avere una istruzione corrispondente al
titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti
di  legione con le modalita' di cui all'articolo 4, ultimo capoverso,
del presente decreto;
    siano  in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti
per  gli  aspiranti  all'arruolamento volontario di cui al precedente
articolo 3;".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ZANONE, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
             Il  testo  vigente dell'art. 7 del D.L.L. n. 857/1945 e'
          il seguente:
             "Art.   7.  -  Possono  aspirare  alla  riammissione  in
          servizio nell'Arma dei carabinieri Reali:
              a)  i  sottufficiali  e  militari  di truppa in congedo
          illimitato delle altre armi, nonche'  del  corpo  equipaggi
          della  marina  militare  previo nulla osta delle competenti
          capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i  quali  abbiano
          gia' adempiuto ai propri obblighi di leva purche':
               non  abbiano  superato il ventottesimo anno di eta', e
          durante il servizio militare si siano distinti per condotta
          e serieta' di carattere;
               siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano
          superato il ventiquattresimo anno di eta';
               abbiano   statura  non  inferiore  ai  metri  1,65  se
          aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi  e  ai  metri
          1,68 se nell'Arma a cavallo;
               siano  in possesso del diploma di licenza della scuola
          dell'obbligo  e  dimostrino   di   avere   una   istruzione
          corrispondente  al titolo di studio in sede di accertamento
          da praticarsi dai comandanti di legione con le modalita' di
          cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto;
               siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici
          richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario  di
          cui al precedente articolo 3;
              b)  i  sottufficiali  e militari di truppa dell'Arma in
          congedo che non abbiano  superato  il  trentesimo  anno  di
          eta',  che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso
          degli altri requisiti di cui al precedente paragrafo  a).".
                             ___________

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