Legge Ordinaria n. 9 del 18/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1989 n. 18)
Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Sono  inoltre  eleggibili  alla  medesima carica i cittadini degli
altri Paesi membri della Comunita' europea che risultino in  possesso
dei  requisiti  di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dalle
rispettive disposizioni normative nazionali".
  2.  All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "In   relazione   ai   rappresentanti   di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 4, si applicano le cause di  incompatibilita'  previste
dalle  rispettive  disposizioni normative nazionali per l'elezione al
Parlamento europeo".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 gennaio 1989
                               COSSIGA
   DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo vigente dell'art. 4 della legge n. 18/1979
          (Elezione  dei  rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento
          europeo),  cosi' come integrato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art. 4. - Sono eleggibili alla carica di rappresentante
          dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che  abbiano
          compiuto il 25› anno di eta' entro il giorno fissato per le
          elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
             Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini
          degli  altri  Paesi  membri  della  Comunita'  europea  che
          risultino  in  possesso  dei  requisiti di eleggibilita' al
          Parlamento europeo previsti dalle  rispettive  disposizioni
          normative nazionali".
             -  Il  testo vigente dell'art. 6 della medesima legge n.
          18/1979, cosi' come integrato dalla presente legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.  6.  -  La carica di rappresentante dell'Italia al
          Parlamento europeo e' incompatibile con quella di:
               a) presidente di giunta regionale;
               b) assessore regionale.
             Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al
          comma precedente, il rappresentante risultato  eletto  deve
          dichiarare  all'ufficio  elettorale nazionale, entro trenta
          giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.
             Qualora  il  rappresentante  non  vi provveda, l'ufficio
          elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo  sostituisce
          con  il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione,
          segue immediatamente l'ultimo eletto.
             Il  rappresentante  dichiarato  decaduto  ai  sensi  del
          precedente comma puo' proporre ricorso contro la  decisione
          dell'ufficio   elettorale  nazionale  avanti  la  corte  di
          appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena  di
          decadenza  entro  venti  giorni  dalla  comunicazione della
          decisione.
             Si  applicano  in  quanto compatibili le disposizioni di
          cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
             In  relazione  ai rappresentanti di cui al secondo comma
          dell'art.  4, si applicano  le  cause  di  incompatibilita'
          previste  dalle rispettive disposizioni normative nazionali
          per l'elezione al Parlamento europeo".

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