Legge Ordinaria n. 92 del 15/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 15 marzo 1989 n. 62 suppl. ord.)
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato ad aderire alla
convenzione relativa  ad  un  codice  di  condotta  delle  conferenze
marittime,  adottata  a  Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed
allegati.
 

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