Legge Ordinaria n. 100 del 24/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 3 maggio 1990 n. 101)
Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  Ministro  del  commercio  con  l'estero  e'  autorizzato  a
promuovere la costituzione di una Societa'  finanziaria  per  azioni,
denominata "Societa' italiana per le imprese miste all'estero  SIMEST
S.p.a.", con sede in Roma, avente per oggetto  la  partecipazione  ad
imprese e societa' miste all'estero promosse o partecipate da imprese
italiane,  nonche'  la  promozione  ed   il   sostegno   finanziario,
tecnico-economico  ed  organizzativo  di  specifiche  iniziative   di
investimento  e  di   collaborazione   commerciale   ed   industriale
all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di
piccole e medie dimensioni,  anche  in  forma  cooperativa,  comprese
quelle commerciali, artigiane e turistiche. 
  2. La  SIMEST  S.p.a.,  anche  avvalendosi,  in  base  ad  apposita
convenzione, dei servizi dell'Istituto  centrale  per  il  credito  a
medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla
base  di  programmi  che  evidenzino  gli   obiettivi   di   ciascuna
iniziativa: 
    a) a promuovere la costituzione di societa' miste  all'estero  da
parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e  loro  consorzi  e
associazioni, cui possono  partecipare  enti  pubblici  economici  ed
altri organismi pubblici e privati; 
    b) a partecipare, con quote di  minoranza,  nel  limite  indicato
all'articolo 3, comma 1, a  societa'  ed  imprese  miste  all'estero,
anche gia' costituite; 
    c)  a  sottoscrivere  obbligazioni  convertibili  in   azioni   e
acquistare certificati di sottoscrizione  e  diritti  di  opzione  di
quote o azioni delle societa' ed imprese di cui alle lettere a) e b),
con il limite previsto alla lettera b); 
    d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri
accordi di cooperazione tra societa' ed imprese  all'estero,  con  il
limite previsto alla lettera b); 
    e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese partecipate,
ogni  altra  operazione  di   assistenza   tecnica,   amministrativa,
organizzativa e finanziaria; 
    f) ad  effettuare  ricerche  di  mercato,  sondaggi  e  studi  di
fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,  preordinate  alla
costituzione di societa' ed imprese miste all'estero, anche  d'intesa
con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); 
    g) a rilasciare garanzia in favore  di  aziende  ed  istituti  di
credito italiani o esteri per finanziamenti a soci  esteri  locali  a
fronte della loro partecipazione nelle societa' ed imprese miste, nel
rispetto del limite di cui alla lettera b); 
    h) a  partecipare,  in  posizione  di  minoranza,  a  consorzi  e
societa' consortili, anche miste, fra piccole  e  medie  imprese  che
abbiano come scopo la  prestazione  di  servizi  reali  a  favore  di
imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi  o  di  altre
agevolazioni  del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. 
  3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del  comma  2  possono
essere  perseguite  anche  avvalendosi  dei   consorzi   e   societa'
consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2  e  di  quelli
per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In
tali casi  il  pagamento  dei  corrispettivi,  secondo  i  valori  di
mercato, da parte dell'impresa  italiana  o  mista  interessata  puo'
essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di  utili  di
esercizio dell'impresa mista. 
  4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non puo' essere
superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di  azioni  del
valore nominale di lire mille ciascuna, ed  e'  sottoscritto  per  50
milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero,  o  da  un
suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni  di  azioni  esso
puo' essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche  in  deroga
al  proprio  statuto.  Il  residuo  capitale  sociale   puo'   essere
sottoscritto da enti pubblici, da  istituti  ed  aziende  di  credito
ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n.  227,  nel
rispetto della  relativa  normativa  di  vigilanza,  da  associazioni
imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da
societa' a partecipazione statale. 
  5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale  da  effettuarsi
negli anni 1991 e 1992  sino  alla  complessiva  somma  di  lire  400
miliardi, di cui lire 100 miliardi  annui  riservati  allo  Stato.  I
predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche  dagli
altri soggetti indicati al comma  4,  in  misura  proporzionale  alle
quote di partecipazione rispettivamente detenute. 
  6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e'  composto
da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque  membri  dello
stesso,  compreso  il  presidente:  tre  di  questi  sono  designati,
rispettivamente, dai Ministri  degli  affari  esteri,  del  tesoro  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  7. Il collegio sindacale della SIMEST  S.p.a.  e'  formato  da  tre
membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono
designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari  della  Ragioneria
generale dello Stato. 
  8. La SIMEST S.p.a.  e'  regolata  da  un  proprio  statuto  ed  e'
soggetta alla normativa sulle societa' per azioni. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 83/1989 concerne "Interventi di sostegno
          per i consorzi tra piccole  e  medie  imprese  industriali,
          commerciali ed artigiane". Si ritiene opportuno riportare i
          primi due articoli della suddetta legge, che definiscono  i
          requisiti dei consorzi per il commercio estero:
             "Art.  1  (Soggetti  beneficiari).  - 1. I consorzi e le
          societa' consortili, anche in  forma  cooperativa,  per  il
          commercio   estero  sono  ammessi  a  godere  dei  benefici
          contenuti  nelle  disposizioni  della  presente  legge.  Si
          considerano  consorzi  per il commercio estero i consorzi e
          le societa'  consortili  che  abbiano  come  scopi  sociali
          esclusivi,   anche   disgiuntamente,   l'esportazione   dei
          prodotti   delle   imprese   consorziate   e    l'attivita'
          promozionale  necessaria  per realizzarla; a tali specifici
          scopi puo' aggiungersi l'importazione delle materie prime e
          dei  semilavorati  da  utilizzarsi  da  parte delle imprese
          stesse.
             2. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1
          devono essere costituiti da piccole  e  medie  imprese  che
          esercitano  le  attivita' di cui al primo comma, numeri 1),
          2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile  o  dalle
          imprese  artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
          possono  altresi'  essere  costituiti  congiuntamente  alle
          piccole  e  medie imprese che esercitano le attivita' sopra
          indicate e dalle imprese artigiane.
             3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e
          medie  imprese  quelle  aventi  i  requisiti   dimensionali
          determinati  ai  sensi  dell'art. 2, secondo comma, lettera
          f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
             4.  E'  esclusa  la  partecipazione di societa' che, per
          collegamenti  tecnico-finanziari,   si   configurano   come
          appartenenti  a  un  gruppo imprenditoriale. Si considerano
          appartenenti  a  un  gruppo  imprenditoriale  le   societa'
          controllate  o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del
          codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come
          un'unica   impresa,  non  superino  i  limiti  dimensionali
          richiamati dal comma 3.
            Art.  2 (Requisiti dei consorzi per il commercio estero).
          -  1.  I  consorzi  e  le  societa'   consortili   di   cui
          all'articolo  1  devono  essere  costituiti  da almeno otto
          imprese. Fermi restando  per  le  societa'  consortili  gli
          ammontari  minimi  del  capitale previsti dal codice civile
          per le societa' per azioni, in accomandita per azioni ed  a
          responsabilita'   limitata,  ciascuna  impresa  non  potra'
          comunque  sottoscrivere  un  fondo  capitale  inferiore   a
          2.500.000 lire.
             2.  La  quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna
          impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo  o  del
          capitale".
             -   La   legge   n.   227/1977   concerne  "Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle  esportazioni  di  merci  e servizi, all'esecuzione di
          lavori all'estero nonche'  alla  cooperazione  economica  e
          finanziaria in campo internazionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)