Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 100 del 24/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 3 maggio 1990 n. 101)
Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero.
Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa' finanziaria per azioni, denominata "Societa' italiana per le imprese miste all'estero SIMEST S.p.a.", con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa' miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonche' la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche. 2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa: a) a promuovere la costituzione di societa' miste all'estero da parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati; b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a societa' ed imprese miste all'estero, anche gia' costituite; c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b); d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b); e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria; f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di societa' ed imprese miste all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle societa' ed imprese miste, nel rispetto del limite di cui alla lettera b); h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e societa' consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e societa' consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata puo' essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista. 4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo' essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo' essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa' a partecipazione statale. 5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute. 6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. e' formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato. 8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 83/1989 concerne "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane". Si ritiene opportuno riportare i primi due articoli della suddetta legge, che definiscono i requisiti dei consorzi per il commercio estero: "Art. 1 (Soggetti beneficiari). - 1. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi puo' aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. 2. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attivita' di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresi' essere costituiti congiuntamente alle piccole e medie imprese che esercitano le attivita' sopra indicate e dalle imprese artigiane. 3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. 4. E' esclusa la partecipazione di societa' che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le societa' controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3. Art. 2 (Requisiti dei consorzi per il commercio estero). - 1. I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le societa' consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le societa' per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilita' limitata, ciascuna impresa non potra' comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire. 2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo o del capitale". - La legge n. 227/1977 concerne "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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