Legge Ordinaria n. 11 del 12/01/1990 (Pubblicata nella G. U del 30 gennaio 1990 n. 24)
Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
             Denominazione d'origine e zona di produzione 
  1.  La  denominazione   "prosciutto   di   Modena"   e'   riservata
esclusivamente  al  prosciutto  le  cui  fasi  di  produzione,  dalla
salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella  zona  tipica
di  produzione,  che  corrisponde  alla  particolare  zona  collinare
insistente sul bacino oro-idrografico del fiume Panaro e sulle  valli
confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana,  non  supera  i
900 metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: 
Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro,  Spilamberto,  San  Cesario   sul
Panaro,  Savignano  sul  Panaro,  Vignola,  Marano,  Guiglia,  Zocca,
Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno,
Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio  Montano,
Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso  Marconi,  Castello  di
Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo
d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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