Legge Ordinaria n. 12 del 31/01/1990 (Pubblicata nella G. U del 31 gennaio 1990 n. 25)
Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma  3,  della  legge  17
maggio 1988, n. 172,  entro  il  quale  la  commissione  parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo in Italia  e  sulle  cause  della  mancata
individuazione dei responsabili delle stragi  deve  ultimare  i  suoi
lavori presentando la relazione sulle risultanze delle  indagini,  e'
prorogato fino al 28 luglio 1991. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota al titolo e all'art. 1:
             Il  comma 3 dell'art. 2 della legge n. 172/1988 fissa il
          termine per  l'ultimazione  dei  lavori  della  commissione
          entro  diciotto  mesi  dal suo insediamento, avvenuto il 28
          luglio 1988. Pertanto il termine previsto e' scaduto il  28
          gennaio 1990.

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