Legge Ordinaria n. 135 del 05/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 8 giugno 1990 n. 132)
Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                                Art. 1 
                 (Piano di interventi contro l'AIDS) 
  1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni  da  HIV
mediante  le  attivita'  di  prevenzione  e  di   assicurare   idonea
assistenza alle persone affette da  tali  patologie,  in  particolare
quando  necessitano   di   ricovero   ospedaliero,   e'   autorizzata
l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano
ministeriale predisposto dalla Commissione  nazionale  per  la  lotta
contro l'AIDS. 
   a) interventi di carattere poliennale riguardanti la  prevenzione,
l'informazione, la ricerca,  la  sorveglianza  epidemiologica  ed  il
sostegno dell'attivita' del volontariato, attuati  con  le  modalita'
previste  dall'azione  programmata  del  Piano  sanitario   nazionale
riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti  degli  stanziamenti  ivi
previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanita'; 
   b) costruzione e ristrutturazione  dei  reparti  di  ricovero  per
malattie  infettive,  comprese  le  attrezzature  e  gli  arredi,  la
realizzazione  di  spazi  per  attivita'   di   ospedale   diurno   e
l'istituzione  o  il  potenziamento  dei  laboratori  di   virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed
istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre  1978,  n.
833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con
priorita'  per  le  opere  di   ristrutturazione   e   con   graduale
realizzazione delle nuove costruzioni,  secondo  le  indicazioni  che
periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta
contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  e  il  Consiglio  sanitario
nazionale,  in  relazione  alle  previsioni  epidemiologiche  e  alle
conseguenti esigenze assistenziali; 
   c)  assunzione   di   personale   medico   e   infermieristico   a
completamento degli organici delle strutture di ricovero di  malattie
infettive e dei laboratori di cui alla lettera b),  e  del  personale
laureato non medico e tecnico occorrente per  gli  stessi  laboratori
negli  ospedali,  nonche'  nelle  cliniche   ed   istituti   di   cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  a  graduale
attuazione  degli  standard  indicati  dal  decreto  ministeriale  13
settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  225  del  24
settembre 1988, fino ad una  spesa  complessiva  annua  di  lire  120
miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990; 
   d)  svolgimento  di  corsi  di  formazione  e   di   aggiornamento
professionale per il personale dei reparti di ricovero  per  malattie
infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati  di  AIDS  da
tenersi fuori dell'orario di servizio, con  obbligo  di  frequenza  e
corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni
lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi; 
   e) potenziamento di servizi  di  assistenza  ai  tossicodipendenti
mediante la graduale assunzione di unita' di  personale  sanitario  e
tecnico, da ripartire tra  le  regioni  e  le  province  autonome  in
proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una  spesa  complessiva
annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi  per  l'anno
1990; 
   f)  potenziamento  dei  servizi  multizonali  per  le  malattie  a
trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione  di  unita'  di
personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province
autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad  una  spesa
complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime; 
   g) potenziamento dei ruoli del personale  dell'Istituto  superiore
di sanita'. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo,
ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  alla  presente
legge, le dotazioni organiche dei ruoli  dell'Istituto  superiore  di
sanita' previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro II
lettere a) e b), quadro III lettera a)  e  quadro  IV,  annessa  alla
legge 7  agosto  1973,  n.  519,  e  successive  modificazioni,  sono
incrementate, a partire  dal  1'  gennaio  1991,  rispettivamente  di
4,20,5,5,5, e 20 unita'. Al relativo onere, valutato in lire  2.018,5
milioni in ragione d'anno, si provvede  mediante  quota  parte  delle
maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi
a pagamento resi a terzi  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  sono
adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al  comma
terzo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in  modo  da
assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a  lire  10.000
milioni. Le unita' di personale di  cui  ai  quadri  II,  III  e  IV,
portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle  vigenti
disposizioni,  mediante  utilizzo  delle  graduatorie  dei   concorsi
espletati nell'ultimo quinquennio. 
  2. Le unita' sanitarie locali, sulla base di  indirizzi  regionali,
promuovono la graduale attivazione di servizi per  il  trattamento  a
domicilio  dei  soggetti  affetti  da  AIDS  e  patologie  correlate,
finalizzati a garantire idoena e qualificata assistenza nei  casi  in
cui,  superata  la  fase  acuta  della  malattia,  sia  possibile  la
dimissione dall'ospedale e la presecuzione delle  occorrenti  terapie
presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo
mediante  l'impiego,  per  il   tempo   necessario,   del   personale
infermieristico  del  reparto  ospedaliero  da  cui  e'  disposta  la
dimissione che operera' a domicilio secondo le stesse norme  previste
per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici  del  reparto
stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e  la
collaborazione, quando possibile, del volontariato  e  del  personale
infermietistico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento  a
domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le
regioni  e  le  province  autonome  in  proporzione  alle  rispettive
esigenze entro il limite  di  spesa  complessiva  annua  di  lire  60
miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il  1990,  puo'  essere
attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con
il  ricorso  ad  istituzioni  di  volontariato  o  ad  organizzazioni
assistenziali  diverse   all'uopo   convenzionate   o   a   personale
infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei
responsabili   del   reparto    ospedaliero.    Le    modalita'    di
convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale. 
  3. Gli spazi per l'attivita'  di  ospedale  diurno,  da  realizzare
secondo le previsioni del comma 1, lettera  b),  sono  funzionalmente
aggregati alle unita' operative di degenza, nel rapporto di un  posto
di assistenza a  ciclo  diurno  per  ogni  cinque  posti  di  degenza
ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard
di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento,  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  sono
stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da  parte  delle  unita'
sanitarie locali  dei  posti  di  assistenza  a  ciclo  diurno  negli
ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e
alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni  da  HIV,
nonche' criteri uniformi per l'attivazione  dei  servizi  di  cui  al
comma 2 e sugli organici relativi. 
  4. Nelle singole regioni e province  autonome,  gli  interventi  di
costruzione e ristrutturazione dei posti letto e  quelli  di  adegua-
mento degli organici, entro le  complessive  previsioni  quantitative
stabilite al comma 1, lettere b)  e  c),  possono  essere  realizzati
anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i
piani regionali, nell'assistenza ai casi di  AIDS,  per  oggettive  e
documentate condizioni epidemiologiche. 
  5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b),
si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi
e  prestiti  e  con  gli  istituti  e  aziende  di  credito  all'uopo
abilitati, secondo modalita' e procedure da  stabilirsi  con  decreto
del ministro del tesoro. I finanziamenti predetti  sono  iscritti  in
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
Sanita'. Alla relativa gestione si provvede con le modalita'  di  cui
al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  aprile  1988,  n.  109.
All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire  250
miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in  relazione
alla  mancata  utilizzazione  della  quota  di  lire  3.000  miliardi
autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della  legge  11
marzo 1988, n. 67. 
  6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c),
d) ed e), e al comma 2 si provvede  con  quote  del  fondo  sanitario
nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo. 
  7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f),
si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato
di previsione del Ministero della sanita'. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  39  della  legge  n.  833/1978
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
             "Art.    39    (Cliniche    universitarie   e   relative
          convenzioni).  -   Fino   alla   riforma   dell'ordinamento
          universitario  e della facolta' di medicina, per i rapporti
          tra regioni ed universita' relativamente alle attivita' del
          servizio  sanitario nazionale, si applicano le disposizioni
          di cui ai successivi commi.
             Al  fine  di  realizzare  un  idoneo coordinamento delle
          rispettive   funzioni   istituzionali,   le    regioni    e
          l'universita' stipulano convenzioni per disciplinare, anche
          sotto l'aspetto finanziario:
              1)  l'apporto  nel settore assistenziale delle facolta'
          di  medicina  alla  realizzazione  degli  obiettivi   della
          programmazione sanitaria regionale;
              2) l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina,
          per esigenze  di  ricerca  e  di  insegnamento,  di  idonee
          strutture  delle  unita'  sanitarie  locali  e l'apporto di
          queste ultime ai  compiti  didattici  e  di  ricerca  della
          universita'.
             Tali  convenzioni  una  volta  definite  fanno parte dei
          piani sanitari regionali di cui al  terzo  comma  dell'art.
          11.
             Con tali convenzioni:
               a)   saranno   indicate   le  strutture  delle  unita'
          sanitarie locali da  utilizzare  ai  fini  didattici  e  di
          ricerca,  in  quanto  rispondano  ai requisiti di idoneita'
          fissati con decreto interministeriale adottato di  concerto
          tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita';
               b)  al  fine  di  assicurare  il miglior funzionamento
          dell'attivita' didattica e di ricerca mediante la  completa
          utilizzazione  del  personale  docente  delle  facolta'  di
          medicina  e   l'apporto   all'insegnamento   di   personale
          ospedaliero  laureato  e  di  altro  personale  laureato  e
          qualificato  sul  piano  didattico,  saranno  indicate   le
          strutture  a  direzione  universitaria e quelle a direzione
          ospedaliera  alle  quali   affidare   funzioni   didattiche
          integrative   di   quelle  universitarie.  Le  strutture  a
          direzione ospedaliera  cui  vengono  affidate  le  suddette
          funzioni  didattiche  non  possono  superare  il  numero di
          quelle a direzione universitaria.
             Le  indicazioni  previste  nelle  lettere  a)  e  b) del
          precedente comma sono formulate previo parere  espresso  da
          una  commissione  di esperti composta da tre rappresentanti
          della universita' e tre rappresentanti della regione.
             Le convenzioni devono altresi' prevedere:
              1)  che  le  cliniche  e  gli  istituti universitari di
          ricovero e cura che sono attualmente  gestiti  direttamente
          dall'universita',   fermo   restando   il   loro   autonomo
          ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attivita'  di
          assistenza   sanitaria,  nei  piani  sanitari  nazionali  e
          regionali;
              2)  che  l'istituzione  di  nuove  divisioni, sezioni e
          servizi per sopravvenute esigenze didattiche e  di  ricerca
          che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico
          delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni  ed
          universita'.
             In caso di mancato accordo tra regioni ed universita' in
          ordine alla stipula della  convenzione  o  in  ordine  alla
          istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al
          comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50
          della  legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio
          sanitario nazionale e la 1a sezione del Consiglio superiore
          della pubblica istruzione.
             Le  convenzioni  di  cui al secondo comma vanno attuate,
          per  quanto  concerne  la  utilizzazione  delle   strutture
          assistenziali delle unita' sanitarie locali, con specifiche
          convenzioni, da  stipulare  tra  l'universita'  e  l'unita'
          sanitaria  locale,  che  disciplineranno  sulla  base della
          legislazione vigente le materie indicate  nell'art.  4  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n.
          129.
             Le  convenzioni  previste  nel  presente  articolo  sono
          stipulate sulla base di schemi tipo da  emanare  entro  sei
          mesi dell'entrata in vigore della presente legge, approvati
          di concerto tra i  Ministri  della  pubblica  istruzione  e
          della  sanita',  sentite le regioni, il Consiglio sanitario
          nazionale e la 1a sezione  del  Consiglio  superiore  della
          pubblica istruzione".
             -  Il  D.M. 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   225   del   24   settembre   1988,   reca:
          "Determinazione degli standards del personale ospedaliero".
             -  La  legge  n.  519/1973  reca: "Modifiche ai compiti,
          all'ordinamento ed alle strutture  dell'Istituto  superiore
          di  sanita'".  Il  testo  dell'art.  3/terzo  comma,  della
          predetta legge e' il seguente: "Per i servizi non  previsti
          nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa
          si provvede con decreto del Presidente della Repubblica  da
          emanarsi  su  proposta  del  Ministro  per  la  sanita'  di
          concerto con quello per il tesoro".
             -  Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 833/1978 e' il
          seguente:
             "Art.  5  (Indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative regionali). - La  funzione  di  indirizzo  e
          coordinamento  delle attivita' amministrative delle regioni
          in materia sanitaria, attinente ad  esigenze  di  carattere
          unitario,   anche  con  riferimento  agli  obiettivi  della
          programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
          di  efficacia  della  spesa  sanitaria nonche' agli impegni
          derivanti  dagli  obblighi  internazionali  e   comunitari,
          spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
          si provveda con legge o con atto  avente  forza  di  legge,
          mediante  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio,  d'intesa  con  il
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale.
             Fuori  dei  casi in cui si provveda con legge o con atto
          avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al
          precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal
          Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica (CIPE), per la determinazione dei
          criteri operativi nelle materie di sua  competenza,  oppure
          al  Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il
          Ministro  della  sanita'  quando  si   tratti   di   affari
          particolari.
             Il   Ministro   della  sanita'  esercita  le  competenze
          attribuitegli dalla presente legge ed  emana  le  direttive
          concernenti le attivita' delegate alle regioni.
             In   caso   di   persistente  inattivita'  degli  organi
          regionali nell'esercizio delle funzioni  delegate,  qualora
          l'inattivita'   relativa  alle  materie  delegate  riguardi
          adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti
          dalla  legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  dispone  il  compimento  degli  atti  relativi in
          sostituzione dell'amministrazione regionale.
             Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali
          sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a  richiesta  ogni
          notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".
             - L'art. 5, comma 1, del D.L. n. 27/1988 (Misure urgenti
          per le dotazioni organiche del personale degli  ospedali  e
          per  la  razionalizzazione  della  spesa  sanitaria)  e' il
          seguente: "1. Nei limiti degli  stanziamenti  previsti  nel
          bilancio  del  Ministero  della sanita' per l'attuazione di
          programmi  e  di  interventi  mirati  alla  lotta  ed  alla
          prevenzione   delle  infezioni  da  HIV  e  delle  sindromi
          relative, il Ministro  della  sanita'  provvede,  anche  in
          deroga   alle   norme   vigenti   ivi  comprese  quelle  di
          contabilita' generale dello Stato,  alla  erogazione  delle
          somme    occorrenti   per   la   costruzione   o   per   la
          ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere,
          nonche'  di quelle occorrenti per programmi di informazione
          e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente
          a  favore  delle  strutture  sedi  di  grandi comunita'. Il
          controllo  della  Corte  dei  conti   e'   esercitato   sul
          rendiconto  delle  spese  impegnate  sugli stanziamenti dei
          singoli capitoli dal Ministero della sanita'".
             -  Il  capitolo  2547  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero della sanita' reca  "Spese  per  l'attuazione  di
          programmi  e  di  interventi  mirati  per  la  lotta  e  la
          prevenzione  delle  infezioni  da  HIV  e  delle   sindromi
          relative,  ivi  comprese  le  spese  per  i  rilevamenti  e
          ricerche, per il funzionamento di comitati,  commissioni  e
          nonche'  per  l'organizzazione di seminari e convegni sulla
          materia".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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