Legge Ordinaria n. 142 del 08/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 12 giugno 1990 n. 135 suppl. ord.)
Ordinamento delle autonomie locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA 
                              Promulga 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        (Oggetto della legge) 
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei  comuni  e
delle province e ne determina le funzioni. 
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni  previste  dagli  statuti  e  dalle
relative norme di attuazione. 
3. Ai sensi dell'articolo 128  della  Costituzione,  le  leggi  della
Reppublica non possono introdurre deroghe ai principi della  presente
legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092,al solo fine di facilitare la  lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 128 della Costituzione recita:
          "Art.  128.  -  Le  province  e i comuni sono enti autonomi
          nell'ambito dei principi fissati da  leggi  generali  della
          Repubblica, che ne determinano le funzioni".

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