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Legge Ordinaria n. 166 del 23/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 28 giugno 1990 n. 149)
Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  periodo  di distacco di dipendenti degli enti previdenziali
presso la Direzione generale della previdenza  e  assistenza  sociale
del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  cui
all'articolo unico della legge 22  luglio  1982,  n.  472,  prorogato
dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, e' elevato da
trentasei a quarantotto mesi.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 giugno 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
      -------------------------------------------------------
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'articolo unico della legge n. 472/1982
          (Norme per il distacco temporaneo di  personale  presso  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale) e' il
          seguente:
             "Articolo  unico.  -  Il  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale, per gli  adempimenti  prescritti  nelle
          materie  di  cui  alla  legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla
          legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977,
          n.  675,  puo'  richiedere  agli enti di cui alla sezione I
          della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n.  70,  il
          distacco,  per  un  periodo  non superiore a diciotto mesi,
          presso la Direzione generale della previdenza e  assistenza
          sociale   del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di personale con qualifica  non  dirigenziale  nel
          numero massimo di venti unita'.
             Le  spese  relative a detto personale rimangono a carico
          dell'amministrazione di appartenenza".
             -  Il  periodo  di  distacco fu portato a trentasei mesi
          dall'articolo unico della legge 8  ottobre  1984,  n.  688,
          riguardante  anch'essa  il  prolungamento  del  periodo  di
          distacco di dipendenti degli enti previdenziali  presso  il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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