Legge Ordinaria n. 17 del 02/02/1990 (Pubblicata nella G. U del 12 febbraio 1990 n. 35)
Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1
  1.  Il  titolo  di  perito  industriale  spetta ai licenziati degli
istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma  secondo
gli ordinamenti scolastici.
  2.  L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti
nell'albo professionale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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