Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 18 del 02/02/1990 (Pubblicata nella G. U del 13 febbraio 1990 n. 36)
Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania).
Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma successivo al comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e' aggiunto il seguente comma: "Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le stesse si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984. Per le somme di imposta degli anni 1985 e 1986 le cui rate di riscossione per effetto del presente comma vengono a scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e il 10 novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date interessi nella misura del 9 per cento annuo". 2. I contribuenti interessati possono rinunciare all'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 con istanza spedita mediante plico senza busta raccomandato e con avviso di ricevimento diretta all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio cui sono state presentate le dichiarazioni negli anni 1986 e 1987. I termini e le modalita' di presentazione dell'istanza saranno previsti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L'art. 4, comma 1-quater, del D.L. n. 114/1985 (Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali) modifica l'art. 13-quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. Si trascrive il testo di detto art. 13-quinquies come modificato dal predetto comma 1-quater: "Art. 13-quinquies. - 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985. 2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". Al comma 1-quater dell'art. 4 del D.L. n. 114/1985 sono stati aggiunti successivamente i seguenti commi dal comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 791/1985 e dalla legge qui pubblicata: "Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'art. 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'art. 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta. La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'art. 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, e' effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato nel primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le stesse si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984. Per le somme di imposta degli anni 1985 e 1986 le cui rate di riscossione per effetto del presente comma vengono a scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e il 10 novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date interessi nella misura del 9 per cento annuo. Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in dodici rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986". - Il primo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, prevede che: "Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta. (Il primo comma dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, n.d.r.)". - Il testo dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 602/1973 (piu' sopra richiamato), cosi' come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, poi modificato dall'art. 13 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e' il seguente: "Art. 18 (Ripartizione delle imposte in rate). - Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre. L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente peri ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile. Le imposte liquidate ai sensi degli articoli 36- bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36- bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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