Legge Ordinaria n. 18 del 02/02/1990 (Pubblicata nella G. U del 13 febbraio 1990 n. 36)
Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania).
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo il secondo comma successivo al comma 1-quater dell'articolo
4  del  decreto-legge  3  aprile  1985,  n.  114,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, aggiunto dal comma
2 dell'articolo  3  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.  46,
e' aggiunto il seguente comma: 
  "Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo
di imposta 1986, la riscossione delle imposte di  cui  al  precedente
comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che
sono formati e consegnati  all'intendente  di  finanza  entro  il  31
dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato  nel  primo  comma
dell'articolo 17 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. Le  scadenze  delle  rate  dei  ruoli  devono
essere  stabilite  evitando  che,  nei  confronti  dei   contribuenti
indicati nel comma precedente, le stesse si  sovrappongano  a  quelle
relative al periodo di imposta 1984. Per le somme  di  imposta  degli
anni 1985 e 1986 le cui rate di riscossione per effetto del  presente
comma vengono a scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e il
10 novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date  interessi  nella
misura del 9 per cento annuo". 
  2. I contribuenti interessati possono  rinunciare  all'applicazione
delle  disposizioni  introdotte  dal  comma  1  con  istanza  spedita
mediante plico senza busta raccomandato e con avviso  di  ricevimento
diretta all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio cui
sono state presentate le dichiarazioni negli  anni  1986  e  1987.  I
termini e le modalita' di presentazione dell'istanza saranno previsti
con decreto del Ministro delle  finanze  da  emanare  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  4,  comma  1-quater,  del  D.L.  n.  114/1985
          (Provvedimenti in favore  della  popolazione  di  Zafferana
          Etnea   ed  altre  disposizioni  in  materia  di  calamita'
          naturali) modifica l'art. 13-quinquies del D.L.  26  maggio
          1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti  in  favore
          delle  popolazioni  colpite  dai  movimenti  sismici del 29
          aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo,
          Molise,  Lazio  e  Campania. Si trascrive il testo di detto
          art.  13-quinquies  come  modificato  dal  predetto   comma
          1-quater:
             "Art.  13-quinquies.  -  1.  Sono sospesi i pagamenti di
          imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti,
          alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di
          cui al presente  decreto,  individuati  con  ordinanza  del
          Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino
          al 31 dicembre 1985.
             2.   Ai   soggetti   di   cui  al  precedente  comma  1,
          relativamente ai periodi di  imposta  nei  quali  opera  la
          sospensione  ivi  prevista,  non si applica l'esonero dalla
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  di   cui
          all'art.  1,  quarto  comma,  lettera  d),  del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni".
             Al  comma 1-quater dell'art. 4 del D.L. n. 114/1985 sono
          stati aggiunti successivamente i seguenti commi dal comma 2
          dell'art.  3  del  D.L.  n.  791/1985  e  dalla  legge  qui
          pubblicata:
             "Relativamente   ai   medesimi   periodi  di  imposta  i
          sostituti  di   imposta   devono   inoltre   indicare   nel
          certificato  di cui all'art. 3 del predetto decreto che non
          sono state operate, in  tutto  o  in  parte,  ritenute  per
          effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui
          all'art.  7  dello   stesso   decreto,   separatamente,   i
          nominativi  dei  soggetti  nei  cui confronti, in base alla
          medesima disposizione, non sono state operate, in  tutto  o
          in   parte,   le   ritenute  e,  per  ciascun  percipiente,
          l'ammontare delle somme corrisposte e  non  assoggettate  a
          ritenuta.
             La  riscossione  dell'imposta  sul reddito delle persone
          fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
          dell'imposta   locale   sui   redditi   e  dell'addizionale
          straordinaria sull'imposta locale sui  redditi  dovute  dai
          soggetti,  ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di
          cui al comma 1 dell'art. 13-quinquies del decreto-legge  26
          maggio  1984,  n. 159, convertito, con modificazioni, nella
          legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta  nei
          quali  ha  operato  la  sospensione,  e'  effettuata, senza
          applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base  delle
          dichiarazioni  dei  redditi  relative ai periodi di imposta
          medesimi,  in  dieci  rate  iscritte  in  ruoli  principali
          scadenti  alle  date  previste dall'art. 18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             Per  il  periodo di imposta 1985 e per il primo semestre
          del periodo di imposta 1986, la riscossione  delle  imposte
          di   cui   al  precedente  comma  e'  effettuata  in  ruoli
          principali, ripartiti in venti rate,  che  sono  formati  e
          consegnati  all'intendente  di finanza entro il 31 dicembre
          1993, anche in deroga al termine indicato nel  primo  comma
          dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle  rate  dei  ruoli
          devono  essere  stabilite  evitando  che, nei confronti dei
          contribuenti indicati nel comma precedente,  le  stesse  si
          sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984.
          Per le somme di imposta degli anni 1985 e 1986 le cui  rate
          di  riscossione  per  effetto  del presente comma vengono a
          scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993  e  il  10
          novembre  1994 sono dovuti a partire da tali date interessi
          nella misura del 9 per cento annuo.
             Il   recupero   dei   contributi,  ivi  compresi  quelli
          previdenziali ed  assistenziali  dovuti  per  i  dipendenti
          pubblici  e  privati, avviene mediante pagamento rateizzato
          in dodici rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a
          decorrere dal mese di settembre 1986".
             -  Il  primo  comma  dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          come  sostituito  dall'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979,
          n. 506, prevede che: "Le imposte  liquidate  in  base  alle
          dichiarazioni  presentate dai contribuenti, comprese quelle
          riscuotibili mediante versamento  diretto  e  non  versate,
          devono  essere  iscritte  in  ruoli  formati  e  consegnati
          all'intendenza di finanza, a pena di  decadenza,  entro  il
          termine  di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600.
          Nello  stesso  termine  devono  essere  iscritte a ruolo le
          ritenute alla fonte liquidate in  base  alle  dichiarazioni
          presentate   dai   sostituti  d'imposta.  (Il  primo  comma
          dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che gli  avvisi
          di  accertamento  debbano  essere  notificati,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a  quello  in  cui  e'  stata  presentata la dichiarazione,
          n.d.r.)".
             -  Il  testo  dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 602/1973
          (piu' sopra richiamato), cosi' come sostituito dall'art.  3
          del  D.P.R.  24  dicembre  1976,  n.  920,  poi  modificato
          dall'art. 13  del  D.P.R.  28  novembre  1980,  n.   787  e
          dall'art.  2  del  D.P.R.  14  aprile  1982,  n. 309, e' il
          seguente:
             "Art.  18  (Ripartizione  delle  imposte  in rate). - Le
          imposte iscritte nei  ruoli,  salvo  quanto  stabilito  nei
          successivi  commi,  sono  ripartite in due rate consecutive
          con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i
          ruoli  di  febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i
          ruoli di luglio, dei mesi di  novembre  e  febbraio  per  i
          ruoli  di  settembre  e dei mesi di febbraio e aprile per i
          ruoli di dicembre.
             L'imposta    locale    sui   redditi   non   determinati
          catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche e' iscritta nei ruoli principali e
          riscossa in unica  soluzione  il  giorno  10  dei  mesi  di
          aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente peri
          ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.
             Le  imposte  iscritte  nei  ruoli  speciali  e nei ruoli
          straordinari sono riscosse in unica  soluzione  alla  prima
          scadenza utile.
            Le  imposte  liquidate  ai sensi degli articoli 36- bis e
          36- ter del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600, ed iscritte nei ruoli principali
          sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei  mesi  di
          giugno,  novembre,  febbraio e aprile rispettivamente per i
          ruoli  di  febbraio,  luglio,  settembre  e  dicembre.   Le
          ritenute  alla  fonte  liquidate ai sensi del predetto art.
          36- bis ed iscritte nei ruoli  speciali  sono  riscosse  in
          unica  soluzione  alla scadenza immediatamente successiva a
          quella prevista dal comma precedente".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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