Legge Ordinaria n. 187 del 09/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 16 luglio 1990 n. 164)
Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.   Alla   legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  come  modificata
dall'articolo 8- bis  del  decreto-legge  2  ottobre  1981,  n.  546,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1› dicembre 1981, n. 692,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   2.  -  1.  L'imposta  e'  dovuta  per  ciascuna  formalita'
richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per  lo  stesso
credito  ed  in  virtu'  dello  stesso  atto  debbono  eseguirsi piu'
formalita' di iscrizione ipotecaria.
   2.  Le  formalita'  di  prima  iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro  automobilistico,  nonche'  di  iscrizione  di   contestuali
diritti  reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro
il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
dell'originale della carta di circolazione.
   3.  Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione
relative   ai   veicoli   gia'   iscritti   nel   pubblico   registro
automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro
il termine di sessanta giorni dalla data  in  cui  la  sottoscrizione
dell'atto  e'  stata  autenticata  o giudizialmente accertata; per le
private  scritture  formate  all'estero  il  termine  e'  elevato   a
centoventi  giorni,  ferma restando l'applicazione dell'articolo 106,
n. 4›, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture  estere.
   4.  Per  l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini
stabiliti dai commi precedenti si  applica  una  soprattassa  pari  a
quattro   volte   l'imposta   erariale  di  trascrizione  dovuta,  da
corrispondersi  contestualmente  ad  essa  per   il   tramite   delle
competenti  sedi  provinciali  dell'Automobile club d'Italia, ufficio
del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e'  ridotta  ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
   5.   L'imposta   suppletiva  deve  essere  richiesta,  a  pena  di
decadenza, entro il  termine  di  tre  anni  dalla  data  in  cui  la
formalita' e' stata eseguita.
   6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente
obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse  le  formalita'
sono state eseguite.
   7.  Per  quanto  non  disposto  dai commi precedenti si applicano,
purche'  compatibili,  le  disposizioni   del   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  nonche',  se
competono,  le  esenzioni  ed  agevolazioni  previste  in  materia di
imposta di registro";
    b)  all'articolo  3 le parole: "dal quarto comma" sono sostituite
dalle seguenti: "dal comma 5".
   2.  All'articolo  3  della tabella allegata alla legge 23 dicembre
1977, n. 952, come modificata  dall'articolo  5,  quarto  comma,  del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,  e  dall'articolo
6,  comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,  n.  384,  la  cifra
percentuale e' sostituita dalla seguente: "L. 0,75 per cento".
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,  modificative  o
integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di  entrata  in
vigore   della  presente  legge,  si  applicano  alle  formalita'  di
trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione  relative  alle  scritture
private  con  sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a
decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa  di
morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             -  La legge n. 952/1977 reca: "Modificazione delle norme
          sulla registrazione degli  atti  da  prodursi  al  pubblico
          registro  automobilistico  e  di  altre norme in materia di
          imposte di registro".
             - Il testo dell'art. 106, n. 4›, della legge n. 89/1913,
          recante  norme  sull'ordinamento  del  notariato  e   degli
          archivi notarili, e' il seguente:
             "Nell'archivio  notarile  distrettuale sono depositati e
          conservati:
              (omissis);
              4›  gli originali e le copie degli atti notarili rogati
          in paese estero prima di farne uso nel  Regno,  sempreche',
          non siano gia' depositate presso un notaio esercente".
             -  Il  testo dell'art. 3 della citata legge n. 952/1977,
          come sostituito dall'art. 8-  bis  del  D.L.  n.  546/1981,
          aggiunto  dalla  legge di conversione, poi modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  3.  - Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo
          precedente,     l'ufficio     del     pubblico     registro
          automobilistico,  entro  sei  mesi  dalla  data  in  cui la
          formalita' e' stata eseguita,  segnala,  con  le  modalita'
          fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro del tesoro, di cui al  successivo  articolo
          6,  i  dati  necessari all'ufficio del registro che ha sede
          nello stesso capoluogo,  il  quale  provvede  a  riscuotere
          l'imposta suppletiva.".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 3 della tabella allegata
          alla predetta legge n. 952/1977,  e  della  relativa  nota,
          come  modificati,  da  ultimo,  dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art.  3.  -  Formalita'  relative  ad  atti  con cui si
          costituiscono,  modificano,  estinguono  diritti  reali  di
          garanzia L. 0,75 per cento.
             Nota:   L'imposta  di  trascrizione  assorbe  quella  di
          registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non puo'  essere
          inferiore a L. 100.000".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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