Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 187 del 09/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 16 luglio 1990 n. 164)
Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.
Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria. 2. Le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. 3. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere. 4. Per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. 5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. 6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono state eseguite. 7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro"; b) all'articolo 3 le parole: "dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5". 2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, la cifra percentuale e' sostituita dalla seguente: "L. 0,75 per cento". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 952/1977 reca: "Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro". - Il testo dell'art. 106, n. 4, della legge n. 89/1913, recante norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' il seguente: "Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: (omissis); 4 gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, sempreche', non siano gia' depositate presso un notaio esercente". - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 952/1977, come sostituito dall'art. 8- bis del D.L. n. 546/1981, aggiunto dalla legge di conversione, poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3. - Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.". - Il testo vigente dell'art. 3 della tabella allegata alla predetta legge n. 952/1977, e della relativa nota, come modificati, da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - Formalita' relative ad atti con cui si costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di garanzia L. 0,75 per cento. Nota: L'imposta di trascrizione assorbe quella di registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non puo' essere inferiore a L. 100.000".
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