Legge Ordinaria n. 198 del 13/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 25 luglio 1990 n. 172)
Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n.
644, e' sostituito dal seguente:
  "Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero
e  cura  a  carattere  scientifico,  qualora  dotati  di  reparti  di
rianimazione   e  di  chirurgia  generale,  sono  tenuti  a  svolgere
attivita' di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al
Ministero  della sanita'. Il prelievo puo' effettuarsi altresi' nelle
case  di  cura  private  all'uopo  autorizzate  dal  Ministero  della
sanita'".
  2.  All'articolo  9  della  legge  2  dicembre  1975,  n. 644, sono
aggiunti i seguenti commi:
  "I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare
le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche
indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge.
  I   collegi  medici  previsti  dall'articolo  3,  ultimo  comma,  e
dall'articolo 5 della presente legge sono  tenuti,  a  richiesta,  ad
accertare   la   morte   del   probabile  donatore  presso  strutture
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza".
  3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti
di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  16
giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private.
  4.  Le  disposizioni  di  cui alla presente legge si applicano sino
all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in  materia  di
prelievo  di  parti  di  cadavere a scopo di trapianto terapeutico e,
successivamente, in quanto con essa non incompatibili.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  3  della  legge  n.  644/1975
          (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere  a  scopo  di
          trapianto  terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da
          cadavere  a  scopo  di  produzione  di  estratti  per   uso
          terapeutico),  cosi'  come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
             "Art.  3.  - Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso
          di cessazione del battito cardiaco, di compiere  tutti  gli
          interventi  suggeriti  dalla  scienza  e  dalla tecnica per
          salvaguardare  la  vita  del   paziente,   quando,   previo
          adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il
          corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni
          di   prelievo,   l'accertamento  della  morte  deve  essere
          effettuato, salvo i casi di cui  all'art.  4,  mediante  il
          rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non
          meno di venti minuti primi e l'accertamento di  assenza  di
          respirazione  spontanea,  dopo  sospensione, per due minuti
          primi, di quella artificiale  e  di  assenza  di  attivita'
          elettrica cerebrale, spontanea e provocata.
            Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di
          ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati  di
          reparti  di  rianimazione  e  di  chirurgia  generale, sono
          tenuti   a   svolgere   attivita'   di   prelievo,   previa
          comunicazione  in  tal  senso  trasmessa al Ministero della
          sanita'. Il prelievo puo' effettuarsi altresi'  nelle  case
          di  cura  private  all'uopo autorizzate dal Ministero della
          sanita'.
             Il  Ministero della sanita' rilascia l'autorizzazione ai
          sensi del secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente
          legge.
             Le  operazioni  di  prelievo della cornea possono essere
          effettuate anche in luoghi diversi da quelli  indicati  nei
          commi  precedenti purche' eseguite da sanitari appartenenti
          agli enti, istituti o case di cura  indicati  nel  presente
          articolo.
             La  morte  deve  essere  accertata da un collegio di tre
          medici, di cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto in
          elettroencefalografia".
             -  Il  testo  dell'art.  9 della citata legge n. 644/75,
          cosi' come integrato dalla presente legge, e' il  seguente:
             "Art.  9.  -  I  medici che effettuano il prelievo delle
          parti di cadavere ed il successivo trapianto devono  essere
          diversi da quelli che accertano la morte.
             I  medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono
          effettuare le operazioni di prelievo in tutte le  strutture
          ospedaliere  pubbliche  indicate all'art. 3, secondo comma,
          della presente legge.
             I  collegi  medici previsti dall'art. 3, ultimo comma, e
          dall'art. 5 della presente legge sono tenuti, a  richiesta,
          ad   accertare  la  morte  del  probabile  donatore  presso
          strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza".
             -  Il  testo  dell'art. 5 della citata legge n. 644/1975
          soprarichiamato e' il seguente:
             "Art.  5.  -  L'accertamento della morte nei casi di cui
          all'articolo  precedente  deve  essere  effettuato  da   un
          collegio  medico composto da un medico legale, da un medico
          anestesista-rianimatore e da un medico neurologo esperto in
          elettroencefalografia.
             Tale  collegio  deve esprimere un giudizio unanime circa
          il momento della morte.
             Al  momento  dell'osservazione delle condizioni indicate
          nel  primo  comma  dell'articolo  precedente,  i   sanitari
          predetti  devono  avvertire  la  direzione  sanitaria della
          presenza di un probabile donatore.
             Durante  l'osservazione  delle  condizioni  indicate nel
          primo comma dell'articolo precedente, i  sanitari  predetti
          curano  che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri
          immuno-genetici del probabile donatore. I  risultati  degli
          accertamenti  debbono  essere  immediatamente comunicati al
          centro regionale o interregionale  di  riferimento  di  cui
          all'art. 13.
             Sulle  persone  la cui morte e' stata accertata nei modi
          indicati nel precedente articolo e' consentito il  prelievo
          di  parti  del  corpo  a  scopo  di  trapianto terapeutico,
          purche' sia le operazioni di accertamento della morte,  sia
          quelle  di  prelievo siano compiute presso enti ospedalieri
          od istituti universitari".
             - Il D.P.R. n. 409/1977 reca: "Regolamento di esecuzione
          della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la  disciplina
          dei  prelievi  di  parti  di  cadavere a scopo di trapianto
          terapeutico".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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