Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 198 del 13/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 25 luglio 1990 n. 172)
Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e' sostituito dal seguente: "Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attivita' di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanita'. Il prelievo puo' effettuarsi altresi' nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanita'". 2. All'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono aggiunti i seguenti commi: "I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge. I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza". 3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private. 4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e, successivamente, in quanto con essa non incompatibili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 644/1975 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l'accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all'art. 4, mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale e di assenza di attivita' elettrica cerebrale, spontanea e provocata. Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attivita' di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanita'. Il prelievo puo' effettuarsi altresi' nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' rilascia l'autorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge. Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate anche in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti purche' eseguite da sanitari appartenenti agli enti, istituti o case di cura indicati nel presente articolo. La morte deve essere accertata da un collegio di tre medici, di cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto in elettroencefalografia". - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 644/75, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9. - I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la morte. I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'art. 3, secondo comma, della presente legge. I collegi medici previsti dall'art. 3, ultimo comma, e dall'art. 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza". - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 644/1975 soprarichiamato e' il seguente: "Art. 5. - L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo precedente deve essere effettuato da un collegio medico composto da un medico legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un medico neurologo esperto in elettroencefalografia. Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte. Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono avvertire la direzione sanitaria della presenza di un probabile donatore. Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti curano che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri immuno-genetici del probabile donatore. I risultati degli accertamenti debbono essere immediatamente comunicati al centro regionale o interregionale di riferimento di cui all'art. 13. Sulle persone la cui morte e' stata accertata nei modi indicati nel precedente articolo e' consentito il prelievo di parti del corpo a scopo di trapianto terapeutico, purche' sia le operazioni di accertamento della morte, sia quelle di prelievo siano compiute presso enti ospedalieri od istituti universitari". - Il D.P.R. n. 409/1977 reca: "Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico".
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