Legge Ordinaria n. 209 del 30/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 3 agosto 1990 n. 180)
Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   predispone   l'aggiornamento   del    piano    di
ristrutturazione  del  settore  bieticolo-saccarifero   di   cui   al
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. 
  2. L'aggiornamento del piano  deve  indicare  gli  obiettivi  e  le
azioni necessarie per il consolidamento  ed  il  miglioramento  della
bieticoltura e  dell'industria  di  trasformazione,  nonche'  per  lo
sviluppo delle attivita' agro-industriali alternative  o  integrative
di  quella  saccarifera,  nell'ambito  del  nuovo  quadro   economico
derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto  conto
delle esigenze delle aziende agricole  interessate,  dell'occupazione
agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero. 
  3. I piani specifici di intervento  di  cui  all'articolo  1  della
legge 19 dicembre 1983, n.  700,  nel  determinare  le  modalita'  di
ristrutturazione  delle  imprese  saccarifere  o  dei  singoli   rami
aziendali, indicano anche le modalita' di realizzazione di  attivita'
alternative o integrative. Gli  interventi  della  "Risanamento  agro
industriale zuccheri - RIBS  S.p.a."  devono  esaurirsi  nel  periodo
massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del  finanziamento
alla societa' interessata. 
  4. Per le necessita' finanziarie derivanti dagli  interventi  della
RIBS  S.p.a.  ai  sensi  della  presente  legge  si   utilizzano   le
diponibilita'  del  Fondo  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,   del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, complessivamente risultanti alla
data di entrata in vigore della presente legge. Il  Fondo  ha  durata
corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma. 
  5. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2  della  legge
19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS e'  autorizzata  a  promuovere  una
societa'  per  attivare  presso  l'ex  zuccherificio   di   Comacchio
(Ferrara) la produzione  di  sughi  di  barbabietole  destinati  alla
produzione sperimentale di bioetanolo  per  carburante  o  per  altri
composti ossigenati. La RIBS e'  anche  autorizzata  a  erogare  alla
societa'  i  contributi  in   conto   capitale   necessari   per   la
realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6. 
  6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilita' del  Fondo
di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1990 al 1992. 
  7. Il termine temporale fissato  dall'articolo  14  della  legge  4
giugno 1984, n. 194, gia' prorogato dall'articolo 10, comma 3,  della
legge 8 novembre 1986, n. 752, e' differito al 31 dicembre  1990;  il
relativo onere, determinato in lire 3 miliardi,  e'  a  carico  degli
stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986
per l'anno 1990. 
  8. All'onere derivante dall'applicazione del comma  6  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel  settore
della produzione del bioetanolo da barbabietole". 
  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 luglio 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SACCOMANDI, Ministro 
                                  dell'agricoltura e delle foreste 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             - Il D.L. n. 371/1983 (Misure urgenti  per  fronteggiare
          problemi    delle     calamita',     dell'agricoltura     e
          dell'industria),  all'art.  3  prevede  che   il   Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, predispone per  l'approvazione  da
          parte del CIPE un piano di  settore  relativo  al  comparto
          bieticolo-saccarifero in cui vengono indicate,  oltre  alla
          consistenza  ed  alle   prospettive   di   sviluppo   della
          bieticoltura,  anche   le   prospettive   di   risanamento,
          riorganizzazione e sviluppo dell'industria  saccarifera.  A
          tale   scopo   viene   istituito   presso   il    Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste un apposito "Fondo per  il
          risanamento del settore bieticolo-saccarifero". 
             Si trascrive l'art. 3 del decreto-legge n. 371/1983: 
             "Art. 3. - (1) Per l'immediato avvio del risanamento del
          settore bieticolo-saccarifero, e' predisposto dal  Minsitro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le
          prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle
          esigenze del consumo, nonche' la consistenza attuale  e  le
          prospettive  di  risanamento,  di  riorganizzazione  e   di
          sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine  il  piano,
          da  approvarsi  dal  CIPE,  contiene  puntuali  e  concreti
          indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a  programmi
          di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e
          delle attitudini produttive delle varie zone del Paese  che
          dell'occupazione agricola ed industriale. 
             (2) Per le finalita'  di  cui  al  precedente  comma  e'
          costituito, presso il Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste,  un  'Fondo  per  il   risanamento   del   settore
          bieticolo-saccarifero', al quale e' attribuita la dotazione
          di lire 100 miliardi per l'anno 1983. 
             (3) A valere sulle somme a disposizione  del  Fondo,  il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo': 
               a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui  a  breve
          termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di
          risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su  proposta
          del  Ministro  stesso;   detti   mutui   sono   finalizzati
          esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed  al
          pagamento  degli  stipendi  e  salari  degli  addetti  alle
          industrie di trasformazione,  purche'  i  relativi  crediti
          siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983; 
               b) erogare, nel limite di 20 miliardi,  mutui  intesi,
          secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente  primo
          comma, alla acquisizione di partecipazioni al  capitale  di
          societa' saccarifere o all'acquisto di zuccherifici  ovvero
          alla ristrutturazione, al risanamento e  allo  sviluppo  di
          impianti industriali saccariferi e loro accessori. 
             Le associazioni di  produttori  e  le  societa'  al  cui
          capitale concorrono almeno al  40%  i  produttori  agricoli
          anche associati in cooperative o loro  consorzi,  hanno  la
          priorita' nella concessione di mutui volti all'acquisizione
          di partecipazioni al capitale  di  societa'  saccarifere  o
          all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano; 
               c) concedere, nel limite di 20  miliardi,  contributi,
          secondo gli indirizzi del piano, a favore  di  cooperative,
          di  associazioni  di  produttori  e,  comunque,  di  gruppi
          composti da queste  e  da  enti  pubblici  o  privati,  per
          l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di  impianti
          di     raccolta,     lavorazione,     trasformazione      e
          commercializzazione   delle   bietole   e   dei    prodotti
          saccariferi. 
             (4) Il Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e'
          tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo
          di  controllare  l'utilizzazione   delle   provvidenze   in
          conformita' con le finalita'  ed  i  vincoli  del  presente
          articolo.  In  caso   di   accertata   inosservanza   delle
          condizioni e dei vincoli cui  e'  subordinata  l'erogazione
          delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed  il
          recupero delle somme erogate. 
             (5)  I  contratti  di   trasferimento   degli   impianti
          industriali saccariferi, ove siano agevolati ai  sensi  del
          presente articolo, sono subordinati  nella  loro  efficacia
          all'approvazione  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere
          di apposita commissione sulla loro idoneita'  a  perseguire
          gli indirizzi posti dal piano e sulla congruita' del prezzo
          dei trasferimenti. 
             (6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
          il  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste,   sono
          stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari  in
          misura non inferiore al 45% del tasso  di  riferimento,  le
          modalita'  di  ammortamento,  le   caratteristiche   e   le
          procedure per  il  rimborso  dei  mutui.  Con  decreto  del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti  i
          criteri  per  la  costituzione  e  il  funzionamento  della
          commissione  di  cui  al  precedente  quinto  comma.  Resta
          comunque  salva  l'efficacia  del  decreto   del   Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1983, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983. 
             (7)  All'onere  di  lire  100  miliardi  nell'anno  1983
          derivante  dall'attuazione  del   presente   articolo,   da
          iscrivere  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste,  si  provvede,  quanto  a
          lire 90 miliardi, mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento iscritto  al  capitolo  7504  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero   del   bilancio    e    della
          programmazione economica per l'anno  finanziario  medesimo,
          restando corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di
          spesa recata dall'art. 21 della legge 26  aprile  1983,  n.
          130 e, quanto a lire 10 miliardi,  mediante  corrispondente
          utilizzo delle disponibilita' esistenti sul conto  corrente
          di   tesoreria   denominato   'Fondo   compensativo   delle
          oscillazioni  nella  quotazione  dei  prezzi  dei  prodotti
          petroliferi'". 
             -  Il  D.L.  n.  371/1983  e'  stato   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 547, di  cui
          si trascrive la parte dell'art. 1 concernente le  modifiche
          apportate all'art. 3: 
             "All'art. 3: 
              al comma (1), dopo le parole 'e dell'artigianato'  sono
          inserite le altre: ', sentite le regioni interessate  e  le
          organizzazioni sindacali ed associative, entro il  mese  di
          febbraio 1984', e sono aggiunte in fine le parole:  ',  con
          particolare   riguardo   alle   difficolta'   nelle    aree
          meridionali ed allo sviluppo delle potenzialita' produttive
          del Mezzogiorno'; 
              al comma (3), alla lettera a), e' aggiunto il  seguente
          periodo: 
             'Ove  per  l'impresa  sia  in  corso  la  procedura   di
          amministrazione di cui  all'art.  1  del  decreto-legge  30
          gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 3 aprile 1979, n. 95, e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di
          bietole, ove il pagamento sia necessario  per  l'attuazione
          del programma  di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge  30
          gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerati,  in
          sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui  al
          presente   articolo,   come   debiti   contratti   per   la
          continuazione   dell'esercizio   dell'impresa   ai    sensi
          dell'art. 111, n. 1), del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
          267,  anche  se  sorti   anteriormente   all'inizio   della
          procedura di amministrazione straordinaria'; 
              dopo il comma (6), e' inserito il seguente: 
             '(6.1)  Entro  il   29   febbraio   1984   il   Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste  riferisce  al  Parlamento
          sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1)  del
          presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo
          saccarifero, con particolare riferimento al suo  fabbisogno
          finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase
          di avvio del piano medesimo'". 
             - La legge n. 700/1983, (Norme per  il  risanamento,  la
          ristrutturazione    e    lo    sviluppo     del     settore
          bieticolo-saccarifero), nell'art. 1 - che di seguito  viene
          riprodotto - prevede che  il  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle foreste, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del   commercio   e    dell'artigianato,    proponga    per
          l'approvazione  da  parte  del  CIPE  i   piani   specifici
          d'intervento per il risanamento e la ristrutturazione delle
          imprese  o  di  singoli  rami  aziendali  che  operano  nel
          comparto bieticolo-saccarifero. 
             "Art. 1. - Nel quadro dell'intervento per il risanamento
          del    settore    bieticolo-saccarifero,    il     Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          in  attuazione  degli  indirizzi  contenuti  nel  piano  di
          settore di cui all'art. 3, comma 1,  del  decreto-legge  12
          agosto  1983,  n.  371  (1),  convertito  in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546  (2),  e
          sulla  base  delle  indicazioni   fornite   dalle   imprese
          interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i
          piani specifici di intervento che determinano le  modalita'
          di  risanamento  e  ristrutturazione  delle  imprese  o  di
          singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali,
          con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici". 
             - Il D.L. n. 371/1983, al comma secondo dell'art. 3, che
          non e' stato  modificato  dalla  legge  di  conversione  11
          ottobre  1983,  n.  546,  istituisce  il  "Fondo   per   il
          risanamento del settore bieticolo-saccarifero". 
             Si riporta il testo del comma: 
             "(2) Per le finalita' di  cui  al  precedente  comma  e'
          costituito, presso il Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste,  un  'Fondo  per  il   risanamento   del   settore
          bieticolo-saccarifero', al quale e' attribuita la dotazione
          di lire 100 miliardi per l'anno 1983". 
             -  La  legge  n.  700/1983,  all'art.  2,   prevede   la
          costituzione della  societa'  "Risanamento  agroindustriale
          zuccheri - RIBS S.p.a.",  cui  spetta  di  intervenire  nel
          settore, secondo le direttive del CIPE, per promuoverne  il
          risanamento,  la  riorganizzazione  ed   il   riordinamento
          produttivo e commerciale a tale scopo, l'art. 2  elenca  le
          attivita'   specifiche   in   cui    puo'    concretizzarsi
          l'intervento della Societa'. 
             Si riproduce il testo dell'art. 2 in questione: 
             "Art. 2. - Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore
          della  presente  legge   sara'   costituita   la   societa'
          'Risanamento agro industriale zuccheri RIBS - S.p.a.',  con
          sede in Roma e con capitale di lire 1  miliardo,  ripartito
          in 1.000 azioni del  valore  nominale  di  lire  1  milione
          ciascuna. il capitale e' sottoscritto  per  950  azioni  al
          Fondo di cui all'art. 3,  comma  2,  del  decreto-legge  12
          agosto   1983,   n.   371,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546,  e  per
          la quota restante dall'EFIM. 
             La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento  nel  settore
          bieticolo-saccarifero, secondo le direttive  del  CIPE,  al
          fine di promuoverne il risanamento, la  riorganizzazione  e
          il riordinamento produttivo e commericale. A tal fine: 
               a) promuovere la costituzione di societa' con imprese,
          consorzi di imprese, produttori agricoli  anche  associati,
          cooperative  e   loro   consorzi,   enti   pubblici   anche
          territoriali, enti pubblici economici o societa' da  questi
          partecipate,  gruppi   composti   da   imprenditori   anche
          associati e da enti o organismi pubblici o privati; 
               b) partecipa al capitale di societa'  gia'  costituite
          ed operanti nel settore; 
               c)  eroga  finanziamenti  agevolati  a  favore   delle
          societa' ed organismi di cui alle precedenti lettere  a)  e
          b). 
             Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti  di  capitale
          necessari per l'attuazione dei piani specifici  di  cui  al
          precedente art. 1. 
             La RIBS  S.p.a.  e'  amministrata  da  un  consiglio  di
          amministrazione composto da cinque  membri,  dei  quali  il
          presidente e'  nominato  dal  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle foreste di concerto con il  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti  membri
          sono    nominati,     rispettivamente,     dal     Ministro
          dell'agricoltura   e   delle    foreste,    dal    Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dall'EFIM". 
             -  La  legge  n.  194/1984,   (Interventi   a   sostegno
          dell'agricoltura), all'art. 14 prevede la  costituzione  di
          un gruppo di supporto tecnico che operi per un biennio alle
          dirette dipendenze del Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste con compiti di studio, indagine e consulenza  nella
          determinazione e nell'attuazione  della  politica  agricola
          nazionale. 
             Tale termine di  due  anni  e'  stato  prorogato  di  un
          triennio dall'art. 10, comma  3,  della  legge  8  novembre
          1986,  n.  752:  "Legge  pluriennale  per  l'attuazione  di
          interventi programmati in agricoltura". 
          Infine, il comma 1 dell'art. 4 della citata  legge  n.  752
          del 1986 riporta la  somma  di  lire  5  mila  miliardi  da
          destinare  al  finanziamento  delle  azioni   a   carattere
          orizzontale e di quelle previste  nel  precedente  comma  3
          dello stesso art. 4, prevedendo per il 1990 -  ultimo  anno
          considerato - uno stanziamento pari a lire 1.250  miliardi.
             Si riproducono di seguito le disposizioni menzionate. 
             "Art. 14, legge n. 194/1984.  -  Per  la  collaborazione
          alla  determinazione  ed  all'attuazione   della   politica
          agricola  nazionale,  anche  in  relazione  alla   politica
          agricola comunitaria e  con  particolare  riferimento  alla
          redazione e attuazione del  Piano  agricolo  nazionale,  e'
          autorizzata la costituzione, per un biennio, di  un  gruppo
          di supporto tecnico. 
             Il gruppo operera' alle dirette dipendenze del  Ministro
          dell'agricoltura e  delle  foreste,  svolgendo  compiti  di
          indagine, studio, consulenza, istruttoria,  predisposizione
          di elaborati e  lavori  preparatori  e  sara'  composto  di
          funzionari  dell'Amministrazione  dello  Stato  e  di  enti
          pubblici e di persone estranee all'Amministrazione  stessa,
          nel numero massimi di 40 unita',  di  cui  non  piu'  della
          meta' estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di
          far parte del gruppo e' a  tempo  determinato.  Le  persone
          estranee all'Amministrazione dello Stato  sono  scelte  fra
          esperti delle  materie  economiche,  agrarie,  statistiche,
          organizzative e informatiche,  giuridiche,  amministrative,
          tecniche e di pubbliche relazioni. 
             Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina,
          con proprio decreto,  l'organizzazione  e  l'attivita'  del
          gruppo. 
             Il trattamento economico dei componenti del gruppo sara'
          determinato con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle  foreste,  di  concerto  con   quello   del   tesoro,
          applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto  comma,
          della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalita' di cui
          ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessita', l'onere
          per ricerche, anche sistematiche, da commettersi  a  gruppi
          di   esperti   e   a   organismi   specializzati    esterni
          all'amministrazione,grava sull'autorizzazione di  spesa  di
          cui al successivo comma. 
             Per i fini di cui al presente articolo,  e'  autorizzato
          lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di  lire
          quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del
          Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  per  l'anno
          1984". 
             "Art. 10, comma 3, legge n. 752/1986. - 3. Sono abrogate
          le disposizioni incompatibili con la  presente  legge.  Per
          quanto previsto dall'art. 5 della legge 1' luglio 1977,  n.
          403, dall'art. 7 della legge  27  dicembre  1977,  n.  984,
          dall'art. 12 della legge 1' agosto 1981, n. 423,  dall'art.
          6  della  legge  4  giugno  1984,  n.  194,  continuano  ad
          applicarsi i  criteri  e  le  procedure  ivi  indicati.  Il
          termine temporale fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno
          1984, n. 194, e' prorogato  di  un  triennio;  il  relativo
          onere determinato in lire 6  miliardi  e'  a  carico  degli
          stanziamenti di cui all'art. 4". 
             "Art. 4, comma 1, legge n. 752/1986. - 1.  Nel  rispetto
          delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616, al finanziamento delle azioni a carattere  orizzontale
          promosse dal Ministero dell'agricolturae delle foreste, nel
          quadro   di   una   politica   dei   fattori   a   sostegno
          dell'agricoltura nazionale, nonche' delle azioni di cui  al
          comma 3, e' destinata la somma di  lire  5  mila  miliardi.
          Tale somma e' cosi' ripartita: lire 795 miliardi per l'anno
          1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960  miliardi
          per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire
          1.250 miliardi per l'anno 1990". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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