Legge Ordinaria n. 229 del 02/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1990 n. 187)
Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10  del  testo  unico  delle
norme  sulla  circolazione  stradale,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 giugno  1959,  n.  393,  e  successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente: 
  "Non sono considerati trasporti eccezionali: 
    a)  il  trasporto  di  veicoli,   mediante   autoveicoli   aventi
attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel  limite
di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel  limite  del  12  per
cento le misure massime stabilite dall'articolo  32.  L'eccedenza  in
lunghezza  puo'  essere  anteriore  o  posteriore,  oppure   soltanto
posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento; 
    b) il trasporto  di  containers  qualora  l'altezza  del  veicolo
carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima  stabilita
dall'articolo 32". 
  2. Dopo il nono comma dell'articolo 10 del testo unico delle  norme
sulla circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive  modificazioni,
e' aggiunto il seguente: 
  "Il provvedimento di autorizzazione  non  impone  la  scorta  della
polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose
indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda  l'impegno
di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono  a
pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se  isolati  a  tre
assi, 48 tonnellate se isolati  a  quattro  assi,  86  tonnellate  se
complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi e  che
i  veicoli  o  i  complessi  rispettino,  anche  con  il  carico,  le
dimensioni massime di cui al terzo comma: 
    a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro; 
    b) elementi indivisibili per la costruzione  di  opere  pubbliche
nonche' edili; 
    c)  prodotti  siderurgici  e  industriali,  compresi  i  coils  e
laminati grezzi". 
  3. Alla lettera d) del quarto  comma  dell'articolo  58  del  testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e  successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad  eccezione  dei
veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di  containers  di  cui  al
terzo comma dell'articolo 10". 
  4.  Dopo  l'articolo  121  del  testo  unico  delle   norme   sulla
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  e  successive  modificazioni,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 121-bis. (Circolazione dei veicoli adibiti  al  trasporto  di
veicoli e di containers ). - 1. Gli autoveicoli adibiti al  trasporto
di veicoli di cui alla lettera a) del terzo  comma  dell'articolo  10
possono circolare con il loro  carico  soltanto  sulle  autostrade  o
sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza
libera delle opere  di  sottovia  che  garantisca  un  franco  minimo
rispetto  all'intradosso  delle  opere  d'arte  non  inferiore  a  20
centimetri. 
  2. I veicoli adibiti al trasporto di containers di cui alla lettera
b) del terzo comma dell'articolo 10 possono  circolare  con  il  loro
carico sulle  strade  che  abbiano  altezza  libera  delle  opere  di
sottovia che garantisca  un  franco  minimo  rispetto  all'intradosso
delle opere d'arte non inferiore a 30 centimetri. 
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 800 mila". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 2 agosto 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 

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