Legge Ordinaria n. 235 del 02/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 14 agosto 1990 n. 189)
Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per  la  concessione  dei  contributi  previsti  dall'articolo
19-quater, primo comma, lettera a), della legge 4 novembre  1963,  n.
1457,  e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire
5 miliardi per l'anno 1992.
  2.  All'onere  derivante dal comma 1 si fa fronte mediante utilizzo
delle proiezioni per il 1991 e il 1992 dello  stanziamento  iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale  1990-1992, al capitolo 9001 dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,
all'uopo utilizzando la voce "Rifinanziamento della legge n. 1457 del
1963, articolo  19,  lettera  a),  a  favore  delle  imprese  che  si
insediano  nelle  zone  colpite  dalla  catastrofe del Vajont e nella
provincia di Belluno".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  del  primo  comma dell'art. 19-quater della
          legge  n.   1457/1963  (Provvidenze  a  favore  delle  zone
          devastate  dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963),
          e' il seguente:
             "Art.  19-quater.  - Alle imprese che si insediano nelle
          aree di cui al precedente articolo 19- bis sono concessi:
               a)  un  contributo  a  carico  dello Stato, fino ad un
          massimo del 20 per cento della spesa,  per  l'installazione
          dell'impianto,  da  corrispondersi  in  base  agli stati di
          avanzamento   accertati   dall'Ufficio   tecnico   erariale
          competente per territorio;
               b) un finanziamento, per la parte residua della spesa,
          con un tasso di interesse non  superiore  al  3  per  cento
          comprensivo   della   spesa,  ammortizzabile  in  15  anni,
          restando a carico dello Stato la differenza  fra  il  tasso
          fissato nelle convenzioni di cui all'art. 19, lettera a), e
          quello predetto".
             -  Il  testo dell'art. 19, lettere a) e b), della citata
          legge n.  1457/1963 e' il seguente:
             "Art.  19.  - Con convenzioni da stipularsi dal Ministro
          per l'industria e per il  commercio,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  il  tesoro,  entro  tre  mesi  dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge,  sono  regolati  i
          rapporti  tra  lo  Stato  e  gli  istituti  e le aziende di
          credito:
               a)   per   consentire   agli   stessi   di   concedere
          finanziamenti  alle  imprese  danneggiate,  al   tasso   di
          interesse   non   superiore   al   3  per  cento,  previsto
          dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della
          differenza da determinarsi nella stessa convenzione;
               b) per il pagamento degli interessi durante il periodo
          di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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