Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 238 del 04/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 17 agosto 1990 n. 191)
Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.
Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno le seguenti decorrenze: a) agli effetti giuridici dal 1 luglio 1972, cosi' come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, o, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva; b) agli effetti economici dalla data di entrata in vigore rispettivamente della legge 7 agosto 1985, n. 427, e della legge 17 dicembre 1986, n. 890. 2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioe' quelle di concetto, tecniche e amministrative. 3. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo secondo l'ordine conseguito nelle relative graduatorie, dopo l'ultimo degli impiegati delle carriere direttive o del ruolo ad esaurimento, pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed aventi uguale anzianita' di servizio. 4. Gli impiegati della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali del Tesoro in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dall'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, che siano transitati, quali vincitori di concorso, nei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, possono chiedere con istanza da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alle norme sopra citate. 5. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva pur rimanendo in servizio nel settore dell'amministrazione di appartenenza.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge n. 427/1985 (Riordinamento della Ragioneria generalo dello Stato), e' il seguente: "6. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 890/1986 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro), e' il seguente: "Art. 3. (Estensione di benefici normativi ed economici). - 1. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale". - Il D.P.R. n. 319/1972 reca: "Riordinamento delle ex carriere speciali". - La citata legge n. 427/1985 e' entrata in vigore il 5 settembre 1985. - La citata legge n. 890/1986 e' entrata in vigore l'8 gennaio 1987. - Il testo dell'art. 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. nu-mero 3/1957 e' il seguente: "Art. 172 (Attribuzioni). - Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati. Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilita' della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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