Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 239 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 17 agosto 1990 n. 191)
Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari.
Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di eta'. Sono fatte salve le disposizioni piu' favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti. 2. L'opzione puo' essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di eta' e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di eta'; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non puo' essere revocata. 3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano gia' raggiunto il sessantanovesimo anno di eta'. Qualora si sia gia' provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione del medesimo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facolta' provvede a norma dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e' il seguente: "Art. 19 (Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo). - I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito". - Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 382/1980 e' il seguente: "Art. 9 (Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarita'). - Il professore ordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo' essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste nei successivi commi. In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purche' compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento. Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attivita' relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita' didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico. In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non puo' essere inferiore all'impegno orario per l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10. I consigli delle facolta' o scuole possono altresi' affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine. In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facolta' possono, per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili, conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 e' affidata a titolo gratuito".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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