Legge Ordinaria n. 239 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 17 agosto 1990 n. 191)
Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari
di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n. 382, e' opzionale, fermo restando il collocamento a
riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento  del
settantesimo  anno  di  eta'.  Sono  fatte salve le disposizioni piu'
favorevoli previste per coloro che siano  in  possesso  di  specifici
requisiti.
  2.  L'opzione  puo'  essere  esercitata con domanda da presentare a
partire dal sessantacinquesimo anno di eta' e non oltre il compimento
del  sessantanovesimo  anno  di eta'; ha effetto dall'anno accademico
successivo e, dopo il  collocamento  fuori  ruolo,  non  puo'  essere
revocata.
  3.  La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  ai  professori  universitari ordinari collocati fuori ruolo a
norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382  del  1980,  sempre  che  essi  non  abbiano  gia'  raggiunto  il
sessantanovesimo anno di eta'. Qualora si sia  gia'  provveduto  alla
copertura  dei  posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori
ruolo disposto in applicazione del medesimo articolo 19  del  decreto
del  Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile
al professore riammesso in ruolo di riassumere il  suo  insegnamento,
il  consiglio  di  facolta'  provvede  a  norma dell'articolo 9 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  19  del  D.P.R.  n.  382/1980
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica), e' il seguente:
             "Art.  19  (Collocamento  fuori  ruolo  e collocamento a
          riposo). - I professori ordinari sono collocati fuori ruolo
          a  decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e  a  riposo
          cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.
             Al  professore  fuori ruolo si applicano le stesse norme
          previste per i  professori  ordinari,  salvo  l'obbligo  di
          presentare  la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non
          sia diversamente disposto.
             La   loro   partecipazione   all'attivita'  didattica  e
          scientifica e agli organi accademici resta  regolata  dalle
          norme attualmente in vigore.
             Le  competenti  autorita'  accademiche  determineranno i
          compiti didattici e scientifici dei professori fuori  ruolo
          in  relazione  al  loro  impegno  a  tempo  pieno o a tempo
          definito".
             -  Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 382/1980 e'
          il seguente:
             "Art.   9  (Utilizzazione  temporanea  per  insegnamenti
          diversi  da  quello  di  titolarita').  -   Il   professore
          ordinario,    nella    salvaguardia   della   liberta'   di
          insegnamento e di ricerca  e  con  il  suo  consenso,  puo'
          essere  temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa
          facolta' o scuola o dipartimento per lo  svolgimento  delle
          attivita' didattiche previste nei successivi commi.
             In base ai programmi determinati ai sensi del precedente
          art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il
          suo    consenso    lo    svolgimento,    in    sostituzione
          dell'insegnamento di  cui  e'  titolare,  di  un  corso  di
          insegnamento  in  materia  diversa  purche'  compresa nello
          stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti
          riconosciuti  affini dal Consiglio universitario nazionale.
          Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere
          l'insegnamento  di  cui  e' titolare. I professori ordinari
          titolari di corsi non seguiti sono  tenuti  a  svolgere  un
          secondo insegnamento.
             Al  professore  ordinario  puo' altresi' essere affidato
          con il suo consenso lo svolgimento di attivita'  didattiche
          aggiuntive  rispetto  a  quello  dei  corsi di insegnamento
          previsti  per  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea,
          incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette
          a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e
          le  attivita'  relative agli studi per il conseguimento del
          dottorato  di  ricerca,  ove  istituito.  Il  consiglio  di
          facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica
          annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette
          attivita'  didattiche tra i professori interessati e con il
          loro consenso, in  modo  da  distribuire  uniformemente  il
          carico didattico.
             In   ogni   caso  l'impegno  didattico  complessivamente
          considerato  del  professore  non  puo'  essere   inferiore
          all'impegno  orario  per l'attivita' didattica previsto dal
          successivo art. 10.
             I  consigli  delle  facolta'  o  scuole possono altresi'
          affidare a titolo gratuito ai professori ordinari,  con  il
          loro  consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della
          stessa facolta', lo svolgimento di un secondo  insegnamento
          per materia affine.
             In  caso  di indisponibilita' dei titolari, e sempre che
          sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia
          possibile   provvedere   diversamente,   i  consigli  delle
          facolta' possono, per i posti di ruolo i cui titolari siano
          indisponibili, conferire supplenze, con il loro consenso, a
          professori appartenenti alla stessa facolta'  della  stessa
          materia  o  di  materie  che, sulla base dei raggruppamenti
          concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale,
          sia  da  considerare  affine;  in  mancanza,  con  motivata
          deliberazione  in  relazione  alla  effettiva   necessita',
          previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a
          professori di altra facolta' della stessa universita'  o  a
          professori  di  altra  universita'. La supplenza svolta nei
          limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo
          art. 10 e' affidata a titolo gratuito".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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