Legge Ordinaria n. 240 del 04/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 18 agosto 1990 n. 192)
Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai fini della presente  legge,  per  interporto  si  intende  un
complesso organico di strutture e  servizi  integrati  e  finalizzati
allo scambio di merci tra le diverse modalita' di trasporto, comunque
comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere  treni
completi e in collegamento  con  porti,  aeroporti  e  viabilita'  di
grande comunicazione. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

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