Legge Ordinaria n. 242 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 20 agosto 1990 n. 193)
Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo  6  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.
857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,  n.
39, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6. - 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2,
immatricolati  o  registrati  in  Stati  esteri   e   che   circolino
temporaneamente nel  territorio  o  nelle  acque  territoriali  della
Repubblica, deve essere assolto per la  durata  della  permanenza  in
Italia l'obbligo di assicurazione. 
  2. Per i natanti l'obbligo  di  assicurazione  e'  assolto  con  la
stipula di un contratto di  assicurazione  ai  sensi  della  presente
legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia
in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato
da apposito ente costituito  all'estero,  attestante  l'esistenza  di
assicurazione per la responsabilita' civile per i danni cagionati  ed
accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che: 
    a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni  cagionati
in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti
e nelle forme stabiliti dalla presente legge  o,  eventualmente,  nei
limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione
alla quale si riferisce il certificato internazionale; 
    b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto. 
  3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma  1  e'  assolto
mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente
legge o secondo le modalita' stabilite con l'articolo 7  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  novembre  1970,  n.  973,   e
concernente la responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione
del veicolo nel territorio  della  Repubblica  e  degli  altri  Stati
membri della Comunita' economica europea, alle condizioni e  fino  ai
limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di
essi. 
  4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi' assolto per  i
veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata: 
    a) da uno degli altri  Stati  membri  della  Comunita'  economica
europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi  e  per
gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia  reso  garante
per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in  Italia
di  detti  veicoli,  sulla  base   di   accordi   stipulati   con   i
corrispondenti enti costituiti  negli  altri  Stati  della  Comunita'
economica europea e  questa  abbia  riconosciuto  detti  accordi  con
proprio atto; 
    b) da uno degli Stati terzi  rispetto  alla  Comunita'  economica
europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi  e  per
gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia  reso  garante
per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla  circolazione
dei veicoli e quando con atto della Comunita' economica  europea  sia
stato  rimosso  l'obbligo   negli   Stati   membri   di   controllare
l'assicurazione di responsabilita' civile per  i  veicoli  muniti  di
targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo. 
  5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si  considera  assolto
per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata  da  uno
Stato estero, quando l'utente  sia  in  possesso  di  un  certificato
internazionale  di  assicurazione   rilasciato   da   apposito   ente
costituito all'estero,  attestante  l'esistenza  della  assicurazione
della responsabilita' civile per i danni cagionati  dal  veicolo  nel
territorio  della  Repubblica  e  degli  altri  Stati  membri   della
Comunita' economica europea  ed  accettato  dal  corrispondente  ente
costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui  al  comma  2,
lettere a) e b). 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano  anche  ai
veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di
funzionari internazionali, o di  proprieta'  di  Stati  esteri  o  di
organizzazioni internazionali. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 4,  lettere  a)  e  b),  non  si
applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per  danni
cagionati  dalla   circolazione   dei   veicoli   aventi   targa   di
immatricolazione rilasciata da uno  Stato  etero  e  determinati  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato. 
  8. L'ente costituito  in  Italia  tra  le  imprese  autorizzate  ad
esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e  riconosciuto
nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre  ai  compiti  precisati
dai commi precedenti: 
    a) stipula  e  gestisce,  in  nome  e  per  conto  delle  imprese
aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel  regolamento  di
esecuzione della presente legge e provvede  alla  liquidazione  e  al
pagamento degli indennizzi dovuti; 
    b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume,  ai  fini  del
risarcimento dei danni cagionati dalla  circolazione  in  Italia  dei
veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo,  la  qualita'
di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro
assicuratore; 
    c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi  di  cui  ai
commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni
di risarcimento che i danneggiati dalla  circolazione  in  Italia  di
veicoli a motore e  natanti  immatricolati  o  registrati  all'estero
possono esercitare direttamente nei suoi  confronti  ai  sensi  della
presente  legge.  Si  applicano  anche  nei  confronti  dell'ente  le
disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore  del
responsabile civile ai sensi della presente legge. 
  9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei
confronti dell'organismo  di  cui  al  comma  8,  i  termini  di  cui
all'articolo 163-bis, primo comma, del  codice  di  procedura  civile
sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a
sessanta giorni. I termini di cui  all'articolo  313  del  codice  di
procedura civile non possono essere  comunque  inferiori  a  sessanta
giorni". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 990/1969 reca: "Assicurazione obbligatoria
          della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione
          dei veicoli a motore e dei natanti".
             -  Il  D.L. n. 857/1976 reca: "Modifica della disciplina
          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'
          civile  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
          dei natanti".
             -   Il   testo   dell'art.  6  del  D.P.R.  n.  973/1970
          (Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
          990,  sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore  e
          dei natanti), e' il seguente:
             "Art.  6  (Veicoli  a  motore e natanti di proprieta' di
          Stati esteri o di organizzazioni  internazionali).  -  Agli
          effetti  dell'applicazione  della  legge sono equiparati ai
          veicoli a motore e ai natanti di proprieta' dello  Stato  i
          veicoli  a motore e i natanti di proprieta' di Stati esteri
          o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base  a
          convenzioni  internazionali  od  a leggi speciali, lo Stato
          italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla
          circolazione  nel  territorio  e  nelle  acque territoriali
          della Repubblica".
             -  Il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 973/1970 e'
          il seguente:
             "Art.  7  (Veicoli  a  motore immatricolati o registrati
          all'estero).  - Per i  veicoli  a  motore  immatricolati  o
          registrati  in  Stati esteri ed in mancanza del certificato
          internazionale di assicurazione, puo' essere stipulata  una
          speciale  assicurazione "frontiera" di durata non inferiore
          a quindici e non superiore  a  quarantacinque  giorni,  con
          imprese  di cui all'art. 10 della legge, che si avvalgano a
          tal fine dell'ente  costituito  in  Italia  e  riconosciuto
          secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 6 della
          legge stessa".
             -  Il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 973/1970 e'
          il seguente:
             "Art.  8  (Motoscafi  e  imbarcazioni  a motore iscritti
          all'estero). Per i motoscafi e  le  imbarcazioni  a  motore
          iscritti  in  Stati  esteri l'obbligo dell'assicurazione si
          considera assolto anche quando  la  responsabilita'  per  i
          danni  causati  dalla  circolazione del natante nelle acque
          territoriali soggette alla sovranita' dello Stato  italiano
          sia  assicurata con un'impresa italiana operante all'estero
          o con un'impresa straniera la  quale  abbia  stipulato  con
          un'impresa  autorizzata ad esercitare in Italia un'apposita
          convenzione che obblighi  quest'ultima  a  provvedere,  nei
          limiti   e   nelle   forme   stabiliti  dalla  legge,  alla
          liquidazione dei predetti danni e la legittimi a  stare  in
          giudizio  per  le  domande  dei danneggiati. La convenzione
          deve essere approvata  dal  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato".
             - Per la legge n. 990/1969 vedi precedente nota all'art.
          1.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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