Legge Ordinaria n. 245 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 21 agosto 1990 n. 194)
Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo 
  1.  Il  piano  triennale  di  sviluppo  dell'universita',  previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio  1989,  n.
168, e' adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed  ha  lo
scopo: 
    a) di assicurare l'equilibrato  sviluppo  e  l'adeguamento  delle
strutture didattiche e scientifiche delle universita' in rapporto  ai
flussi  territorialmente  stimati  dell'utenza,  alle   grandi   aree
metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi  del
Paese; 
    b) di favorire  l'istituzione  di  corsi  di  studi  a  carattere
innovativo  ovvero  non  presenti  nelle  tabelle  degli  ordinamenti
didattici. 
  2.  Le  universita'  predispongono  e  trasmettono   al   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
seguito denominato "Ministero", almeno un anno prima  della  scadenza
del  piano,  propri  programmi  di  sviluppo  riferiti  al   triennio
successivo. I  programmi  devono  indicare  analiticamente  anche  le
risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili  per  la
propria attuazione, nonche' le richieste aggiuntive necessarie a  tal
fine.  Tali  programmi  sono  trasmessi  dal  Ministero  ai  comitati
regionali di coordinamento di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla  richiesta,  pareri  e  avanzano  proposte  al  fine  di
realizzare  un  coordinamento  su  base  regionale.   La   conferenza
permanente dei rettori formula, entro trenta giorni  dalla  richiesta
del Ministero, una propria  relazione  generale  riferita  all'intero
sistema universitario. 
  3. Il  piano,  formulato  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato  "Ministro",
sentito il Consiglio universitario  nazionale  (CUN),  e'  trasmesso,
almeno tre mesi prima  della  scadenza  del  precedente  piano,  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per  l'assegnazione
alle commissioni permanenti competenti in materia, che  esprimono  il
proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti. 
  4. Il piano e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1.
             -  Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della
          legge   n.     168/1989    (Istituzione    del    Ministero
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica), e' il seguente:
             "Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
               a)   elabora  ogni  tre  anni  il  piano  di  sviluppo
          dell'universita'  in  base  alle  vigenti  disposizioni   e
          presenta  al  Parlamento,  ogni triennio, un rapporto sullo
          stato dell'istruzione universitaria, formulato  sulla  base
          delle  relazioni  delle  universita',  sentiti il Consiglio
          universitario nazionale (CUN) e la  Coonferenza  permanente
          dei rettori delle universita' italiane;
              (Omissis);
               c)   procede   alla  ripartizione  degli  stanziamenti
          iscritti  nel  bilancio  del   Ministero   destinati   alle
          universita'  sulla  base  di criteri oggettivi definiti con
          suo decreto,  volti  anche  ad  assicurare  un  equilibrato
          sviluppo  delle  sedi  universitarie,  sentiti  il CUN e la
          Conferenza  permanente  dei   rettori   delle   universita'
          italiane,  e  agli  enti  di  ricerca  sentito il CNST, nel
          rispetto delle previsioni delle leggi di settore".
             -   Il   testo  dell'art.  3  della  legge  n.  590/1982
          (Istituzione di nuove universita'), e' il seguente:
             "Art.  3  (Comitati regionali di coordinamento). - Nelle
          regioni in cui operano piu' universita'  e'  costituito  un
          comitato, formato dai rettori di ciascuna universita' e dai
          presidi  delle  relative  facolta'  con   il   compito   di
          coordinare le attivita' delle sedi universitarie in materia
          di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo  delle
          strutture universitarie nella regione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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