Legge Ordinaria n. 250 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 agosto 1990 n. 199)
Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese  radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25
febbraio  1987,  n.  67,  qualora  siano   costituite   in   societa'
cooperativa  senza  scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione
di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo
          della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
          imprese  editrici e provvidenze per l'editoria), cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:  "Art.  11
          (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). 1. Le
          imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la
          testata   radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso  il
          competente tribunale, che effettuino  da  almeno  tre  anni
          servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri
          programmi informativi su avvenimenti  politici,  religiosi,
          economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del
          25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le  ore
          7  e  le  ore  20, hanno diritto a decorrere dal 1› gennaio
          1991:
               a)  alle  riduzioni  tariffarie di cui all'articolo 28
          della  legge  5  agosto  1981,   n.   416,   e   successive
          modificazioni,  applicate  con le stesse modalita' anche ai
          consumi di energia elettrica, ai canoni di  noleggio  e  di
          abbonamento  ai  servizi  di telecomunicazione di qualsiasi
          tipo, ivi compresi i sistemi via  satellite;         b)  al
          rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai
          servizi  di  tre  agenzie  di  informazione  a   diffusione
          nazionale o regionale.
             2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi
          di partiti politici rappresentati in  almeno  un  ramo  del
          Parlamento, le quali:
               a)   abbiano   registrato   la  testata  giornalistica
          trasmessa  presso  il  competente  tribunale;            b)
          trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
          avvenimenti  politici,   religiosi,   economici,   sociali,
          sindacali  o  letterari per non meno del 30 per cento delle
          ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
          c)   non   siano  editori  o  controllino,  direttamente  o
          indirettamente, organi di informazione di cui  al  comma  6
          dell'articolo  9,  viene  corrisposto  a  cura del Servizio
          dell'editoria della  Presidenza  del  Consiglio,  ai  sensi
          della  legge  5  agosto  1981,  n.  416, per il quinquennio
          1986-1990 un contributo annuo fisso pari al  70  per  cento
          della  media  dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi
          due esercizi avendo riferimento per la  prima  applicazione
          agli  esercizi  1985  e  1986,  inclusi gli ammortamenti, e
          comunque non superiore a due miliardi.
             3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto
          alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge  5
          agosto  1981,  n.   416,  applicate con le stesse modalita'
          anche  ai  consumi  di  energia  elettrica,  nonche'   alle
          agevolazioni  di  credito di cui al successivo art. 20 e al
          rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
          articolo.
             4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di  concerto  con  il  Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,   da   emanarsi   entro  novanta  giorni
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,   saranno
          disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del
          possesso dei requisiti per l'accesso  alle  provvidenze  di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della loro persistenza".
             -  Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 67/1987 e'
          il seguente:  "Art. 9 (Contributi ad  imprese  editrici  di
          particolare  valore).  1. Alle imprese editrici di giornali
          quotidiani  costituite  in  forma  cooperativa   ai   sensi
          dell'articolo  6  della  legge 5 agosto 1981, n.  416, come
          modificato dall'articolo 4 della  presente  legge,  nonche'
          dell'articolo  52 della medesima legge n. 416 sono concessi
          per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui
          al successivo comma 5.
             2.  La  disposizione  del  precedente comma 1 si applica
          altresi' alle imprese editrici di giornali  quotidiani  che
          si  pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi
          dall'entrata in vigore della  presente  legge,  comunichino
          alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Direzione
          generale  delle   informazioni,   dell'editoria   e   della
          proprieta'   letteraria,   artistica   e   scientifica,  la
          decisione irrevocabile di non procedere a  distribuzione  o
          assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e,
          nella ipotesi di imprese individuali, di  non  procedere  a
          destinazione  di beni o somme a finalita' estranee a quelle
          dell'impresa,  nell'esercizio  in  cui  sono   riscossi   i
          contributi   e   nei   cinque   esercizi   successivi  alla
          riscossione  dell'ultimo  contributo.   La  decisione  deve
          essere   assunta   nelle   societa'  di  persone  dai  soci
          all'unanimita',    e    nelle    societa'    di    capitali
          dall'assemblea,    con    le   maggioranze   dell'assemblea
          straordinaria.
             3.  Ove  nei  cinque  anni dalla riscossione dell'ultimo
          contributo la societa' proceda ad operazioni  di  riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione o l'imprenditore individuale operi il  conferimento
          di  azienda  in  societa'  che  non  abbia assunto o assuma
          analogo impegno,  la  societa'  o  l'imprenditore  dovranno
          versare  somma  pari ai contributi riscossi aumentati degli
          interessi al tasso di riferimento di  cui  all'articolo  20
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 novembre
          1976, n. 902,  calcolati  a  partire  dalla  data  di  ogni
          riscossione  e  capitalizzati annualmente, in conto entrate
          al Ministero  del  tesoro;  ove  nello  stesso  periodo  la
          societa'   o   l'impresa   individuale   siano   posti   in
          liquidazione, la societa' o l'imprenditore dovranno versare
          in  conto  entrate  al Ministero del tesoro somma parimenti
          calcolata, nei  limiti  pero'  del  risultato  netto  della
          liquidazione,    prima   di   qualunque   distribuzione   o
          assegnazione.  Somma  parimenti  calcolata  dovra'   essere
          versata  dalla  societa'  o dall'imprenditore quando, nello
          stesso periodo di tempo, dai bilanci  annuali  o  da  altra
          documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.
             4.   I  contributi  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          corrisposti a condizione che gli introiti  pubblicitari  di
          ciascuna  impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente
          non superino complessivamente il 40  per  cento  dei  costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti, dell'impresa per
          l'anno medesimo risultanti da bilancio.
             5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella
          seguente misura:
               a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per
          cento della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli
          ultimi  due  esercizi,  avendo  riferimento  per  la  prima
          applicazione   agli   esercizi   1985-1986,   inclusi   gli
          ammortamenti  e  comunque  non superiore a 1 miliardo e 500
          milioni di lire, nonche':
               b) contributi variabili nelle seguenti misure:
               1)  lire  400  milioni  da  10.000  a  30.000 copie di
          tiratura media giornaliera e 200.000.000 di  lire  all'anno
          ogni  10.000  copie  di  tiratura  media  giornaliera dalle
          30.000 alle 150.000 copie;
               2)  100.000.000  di  lire  all'anno  ogni 10.000 copie
          oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;
               3)  50.000.000  di  lire all'anno ogni 10.000 copie di
          tiratura oltre le 250.000.
             6.  Alle  imprese editrici di quotidiani o periodici che
          attraverso  esplicita   menzione   riportata   in   testata
          risultino  essere  organi di partiti politici rappresentati
          in almeno un ramo del Parlamento e' corrisposto:
               a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per
          cento della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli
          ultimi  due  esercizi,  inclusi gli ammortamenti e comunque
          non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e
          300  milioni  per  i  periodici;         b)  un  contributo
          variabile  calcolato  secondo  i  parametri  previsti   dal
          precedente  comma  5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto,
          un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente  per  i
          periodici   settimanali,  quindicinali  o  mensili;  per  i
          suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo
          fisso  di  200 milioni nel caso di tirature medie superiori
          alle 10.000 copie.
             7.  I  contributi  di  cui  al  comma  6 sono concessi a
          condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai
          commi 1, 2, 3, 4 e 5 ne' direttamente ne' indirettamente ed
          a condizione che i contributi di cui ai  commi  stessi  non
          siano  percepiti  da  imprese  da esse controllate o che le
          controllano o che siano controllate dalle stesse imprese  o
          dagli stessi soggetti che le controllano.
             8.  I  contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel
          quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi  da  almeno
          tre  anni,  da  cooperative  di  giornalisti,  ivi comprese
          quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n.
          416.
             9.  I contributi di cui al comma 6 del presente articolo
          e  al   comma   2   dell'articolo   11   sono   corrisposti
          alternativamente  per  un quotidiano, o un periodico, o una
          impresa  radiofonica,  qualora  espressione  dello   stesso
          partito politico.
             10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono
          comunque soggette agli  obblighi  di  cui  all'articolo  7,
          quinto  comma,  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, come
          sostituito dall'articolo 4 della legge 30 aprile  1983,  n.
          137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite.
          Sono  soggette  agli  obblighi   medesimi   a   prescindere
          dall'ammontare  dei  ricavi delle vendite, anche le imprese
          di cui al comma 2 dell'articolo 1".  L'art. 2  della  legge
          n.  177/1989 ha cosi' disposto:  "Art. 2. Per le imprese di
          cui all'art. 9, comma 6, ed all'art.  11,  comma  2,  della
          legge  25  febbraio  1987,  n.  67, le garanzie relative ai
          mutui agevolati per l'estinzione dei debiti  emergenti  dal
          bilancio  al  31  dicembre  1986,  regolarmente approvato e
          depositato, disciplinate dall'art. 33 della legge 5  agosto
          1981,   n.   416,  sono  estese  all'intero  ammontare  del
          finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi  di
          natura   primaria   e  interamente  sostitutive  di  quelle
          richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge
          alle imprese sopra richiamate".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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